Art. 27. 
                         Movimento giovanile 
 
    1. All'interno del partito puo' essere  costituito  un  movimento
giovanile unico ed unitario. 
    2. Possono partecipare all'attivita' del movimento giovanile  gli
iscritti e gli elettori che abbiano i requisiti  anagrafici  previsti
dallo statuto della Gioventu' del Partito Popolare Europeo (YEPP). 
    3. Il movimento giovanile persegue i medesimi scopi del  partito,
con particolare attenzione  al  mondo  giovanile,  nell'ambito  della
scuola, dell'universita', del lavoro e delle attivita' sociali  e  di
solidarieta'. 
    4. Il regolamento del movimento giovanile  e  ogni  sua  modifica
sono sottoposti dal  coordinatore  nazionale  all'approvazione  della
direzione nazionale.