Art. 27. Movimento giovanile 1. All'interno del partito puo' essere costituito un movimento giovanile unico ed unitario. 2. Possono partecipare all'attivita' del movimento giovanile gli iscritti e gli elettori che abbiano i requisiti anagrafici previsti dallo statuto della Gioventu' del Partito Popolare Europeo (YEPP). 3. Il movimento giovanile persegue i medesimi scopi del partito, con particolare attenzione al mondo giovanile, nell'ambito della scuola, dell'universita', del lavoro e delle attivita' sociali e di solidarieta'. 4. Il regolamento del movimento giovanile e ogni sua modifica sono sottoposti dal coordinatore nazionale all'approvazione della direzione nazionale.