Art. 28. 
                        Potere regolamentare 
 
    1. La direzione nazionale, qualora non  altrimenti  disposto  dal
presente  statuto,  provvede  all'emanazione  di   tutte   le   norme
regolamentari necessarie per l'esecuzione del  presente  statuto  che
una volta approvate saranno parte integrante a tutti gli  effetti  di
legge del presente statuto.