Art. 29. 
                Modifiche ed attuazione dello statuto 
 
    1. Il presente statuto puo' essere modificato  con  deliberazione
adottata a maggioranza assoluta dall'assemblea nazionale. 
    2. Qualora  si  renda  necessario  approvare  una  modifica  allo
statuto tra un'assemblea nazionale e  la  successiva,  il  presidente
nazionale  puo'  formulare  una  proposta  che  e'  esaminata   dalla
direzione nazionale che la approva a maggioranza dei  due  terzi  dei
suoi componenti. 
    3. Il coordinatore nazionale d'intesa  con  il  presidente  nelle
more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente statuto, che
debbono essere comunque approvati entro e non oltre  sei  mesi  dalla
data  di  adozione  dello  stesso,  adotta  tutti   i   provvedimenti
opportuni.