Art. 29. Modifiche ed attuazione dello statuto 1. Il presente statuto puo' essere modificato con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dall'assemblea nazionale. 2. Qualora si renda necessario approvare una modifica allo statuto tra un'assemblea nazionale e la successiva, il presidente nazionale puo' formulare una proposta che e' esaminata dalla direzione nazionale che la approva a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. 3. Il coordinatore nazionale d'intesa con il presidente nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente statuto, che debbono essere comunque approvati entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione dello stesso, adotta tutti i provvedimenti opportuni.