Art. 4. Congresso nazionale 1. Il congresso nazionale, successivamente all'adunanza fondativa, e' convocato in via ordinaria ogni 3 (tre) anni dal presidente nazionale su deliberazione dell'assemblea nazionale, che ne stabilisce il luogo, la data, l'ordine del giorno ed i necessari regolamenti. Esso puo' essere, altresi', convocato in via straordinaria dal presidente su richiesta di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti l'assemblea nazionale in carica. 2. Il congresso nazionale e' il massimo organo del partito ed e' costituito da delegati individuati in conformita' alle deliberazioni dell'assemblea nazionale. 3. Il congresso nazionale, a maggioranza dei votanti: a) definisce la linea politica del partito; b) approva lo statuto; c) elegge i componenti dell'assemblea nazionale; d) elegge il presidente nazionale del partito.