Art. 4. 
                         Congresso nazionale 
 
    1.   Il   congresso   nazionale,   successivamente   all'adunanza
fondativa, e' convocato in  via  ordinaria  ogni  3  (tre)  anni  dal
presidente nazionale su deliberazione dell'assemblea  nazionale,  che
ne stabilisce il luogo, la data, l'ordine del giorno ed  i  necessari
regolamenti.  Esso  puo'   essere,   altresi',   convocato   in   via
straordinaria dal presidente su richiesta di almeno 2/3  (due  terzi)
dei componenti l'assemblea nazionale in carica. 
    2. Il congresso nazionale e' il massimo organo del partito ed  e'
costituito da delegati individuati in conformita' alle  deliberazioni
dell'assemblea nazionale. 
    3. Il congresso nazionale, a maggioranza dei votanti: 
    a) definisce la linea politica del partito; 
    b) approva lo statuto; 
    c) elegge i componenti dell'assemblea nazionale; 
    d) elegge il presidente nazionale del partito.