Art. 5. 
                         Assemblea nazionale 
 
    1.  L'assemblea  nazionale  e'  composta  da  400  (quattrocento)
persone elette dal congresso su base regionale. Inoltre, fanno  parte
di  diritto  dell'assemblea  nazionale,  con  diritto  di  voto,   il
presidente nazionale, il  coordinatore  nazionale,  il  tesoriere,  i
Parlamentari nazionali ed  europei,  i  presidenti  e  gli  assessori
regionali, i sindaci dei comuni  superiori  a  15.000  (quindicimila)
abitanti, i  consiglieri  regionali,  i  consiglieri  comunali  delle
citta' di Roma, Milano e Napoli, i capigruppo dei  gruppi  consiliari
del partito regolarmente costituiti nei comuni  con  una  popolazione
superiore a 50.000 (cinquantamila) abitanti,  i  dirigenti  nazionali
del movimento giovanile del partito. 
    2. Il  regolamento  per  l'elezione  dei  delegati  all'assemblea
nazionale prevedera'  che  ciascuna  assemblea  regionale  elegga  un
numero di delegati pari alla media ponderata fra il numero di circoli
costituiti in ciascuna regione,  il  numero  di  cittadini  residenti
nella medesima ed il  numero  degli  amministratori  di  enti  locali
iscritti  al  partito.  Detto  regolamento  assicurera'  la  presenza
nell'assemblea nazionale  delle  minoranze  interne  al  partito.  Il
presidente, nel corso  del  proprio  mandato,  puo'  nominare  membri
aggiuntivi dell'assemblea nazionale, fino ad un numero  pari  al  10%
(dieci  per  cento)  dei  membri  elettivi  dell'assemblea  nazionale
medesima. 
    3. L'assemblea nazionale ha competenza in  materia  di  indirizzo
della politica nazionale del partito,  di  definizione  dei  principi
essenziali per l'esercizio dell'autonomia da parte dei  coordinamenti
regionali, provinciali di  Trento  e  Bolzano,  di  organizzazione  e
funzionamento degli  alti  organi  del  partito.  Il  regolamento  di
funzionamento dell'assemblea  nazionale  e'  approvato  con  il  voto
favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
    4. L'assemblea nazionale esprime  indirizzi  sulla  politica  del
partito  attraverso  il  voto  di   mozioni,   ordini   del   giorno,
risoluzioni, approvati a maggioranza, secondo le  modalita'  previste
dal suo regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso
commissioni permanenti o temporanee, ovvero, in casi di necessita'  e
urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla
base di quesiti individuati dalla direzione nazionale. 
    5. L'assemblea e' convocata ordinariamente dal presidente  almeno
una volta l'anno e deve essere convocata, in via  straordinaria,  dal
presidente se lo richiede in forma scritta almeno un quarto dei  suoi
componenti. 
    6. L'assemblea nazionale puo', su mozione motivata approvata  con
il  voto  favorevole  dei  2/3  (due  terzi)  dei  suoi   componenti,
sfiduciare il presidente. In tal caso, l'assemblea nazionale  designa
un  nuovo  presidente  che  resta  in  carica  fino  alla   data   di
celebrazione del congresso nazionale che provvede alla sua nomina.