Art. 5. Assemblea nazionale 1. L'assemblea nazionale e' composta da 400 (quattrocento) persone elette dal congresso su base regionale. Inoltre, fanno parte di diritto dell'assemblea nazionale, con diritto di voto, il presidente nazionale, il coordinatore nazionale, il tesoriere, i Parlamentari nazionali ed europei, i presidenti e gli assessori regionali, i sindaci dei comuni superiori a 15.000 (quindicimila) abitanti, i consiglieri regionali, i consiglieri comunali delle citta' di Roma, Milano e Napoli, i capigruppo dei gruppi consiliari del partito regolarmente costituiti nei comuni con una popolazione superiore a 50.000 (cinquantamila) abitanti, i dirigenti nazionali del movimento giovanile del partito. 2. Il regolamento per l'elezione dei delegati all'assemblea nazionale prevedera' che ciascuna assemblea regionale elegga un numero di delegati pari alla media ponderata fra il numero di circoli costituiti in ciascuna regione, il numero di cittadini residenti nella medesima ed il numero degli amministratori di enti locali iscritti al partito. Detto regolamento assicurera' la presenza nell'assemblea nazionale delle minoranze interne al partito. Il presidente, nel corso del proprio mandato, puo' nominare membri aggiuntivi dell'assemblea nazionale, fino ad un numero pari al 10% (dieci per cento) dei membri elettivi dell'assemblea nazionale medesima. 3. L'assemblea nazionale ha competenza in materia di indirizzo della politica nazionale del partito, di definizione dei principi essenziali per l'esercizio dell'autonomia da parte dei coordinamenti regionali, provinciali di Trento e Bolzano, di organizzazione e funzionamento degli alti organi del partito. Il regolamento di funzionamento dell'assemblea nazionale e' approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. 4. L'assemblea nazionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, approvati a maggioranza, secondo le modalita' previste dal suo regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso commissioni permanenti o temporanee, ovvero, in casi di necessita' e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dalla direzione nazionale. 5. L'assemblea e' convocata ordinariamente dal presidente almeno una volta l'anno e deve essere convocata, in via straordinaria, dal presidente se lo richiede in forma scritta almeno un quarto dei suoi componenti. 6. L'assemblea nazionale puo', su mozione motivata approvata con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, sfiduciare il presidente. In tal caso, l'assemblea nazionale designa un nuovo presidente che resta in carica fino alla data di celebrazione del congresso nazionale che provvede alla sua nomina.