Art. 6. Il presidente nazionale 1. Il presidente nazionale: e' il legale rappresentante del partito, anche ai fini della firma delle liste da presentarsi per le competizioni elettorali; e' l'organo di indirizzo politico; convoca e presiede l'assemblea nazionale; convoca e presiede la direzione nazionale; esercita gli altri poteri previsti dal presente statuto. 2. Il presidente nazionale dura in carica 3 (tre) anni. Se il presidente cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, la direzione nazionale designa un nuovo presidente che rimane in carica fino allo svolgimento di una successiva assemblea nazionale, da tenersi entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla cessazione del mandato, al fine della nomina di un nuovo presidente che rimane in carica per il periodo residuo del mandato triennale. 3. Il presidente nazionale designa il coordinatore nazionale, la cui nomina viene approvata alla prima riunione utile dell'assemblea nazionale. Nelle more di tale riunione il coordinatore nazionale esercita i poteri e le prerogative appresso indicate. Il presidente puo' delegare proprie funzioni al coordinatore nazionale.