Art. 7. 
                       La direzione nazionale 
 
    1.  La  direzione  nazionale  e'  l'organo  di  attuazione  degli
indirizzi dell'assemblea nazionale ed e' organo d'indirizzo politico,
essa approva il codice etico su proposta congiunta del  presidente  e
del coordinatore  nazionale.  La  direzione  nazionale,  con  proprio
regolamento approvato con voto favorevole della maggioranza  assoluta
dei propri componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il
voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la
sua funzione di controllo attraverso interpellanze ed  interrogazioni
al coordinatore nazionale. 
    2. La direzione nazionale e' composta da sessanta  membri  eletti
dall'assemblea  nazionale  subito  dopo  l'elezione  del   presidente
nazionale. 
    3. Per l'elezione dei membri della direzione  nazionale,  ciascun
componente dell'assemblea nazionale puo' esprimere il proprio voto in
favore di un numero di candidati  pari  al  sessanta  per  cento  dei
componenti da eleggere. 
    4. Sono, inoltre, membri di diritto della direzione nazionale: il
presidente nazionale; il coordinatore; il  tesoriere;  i  membri  del
Governo; i presidenti dei gruppi parlamentari del partito italiani ed
europei; i coordinatori regionali; i coordinatori delle grandi citta'
di Roma, Milano e Napoli; i responsabili organizzativi  del  partito,
eventualmente nominati, fino ad  un  numero  massimo  di  cinque.  La
direzione nazionale puo' dar vita a proprie  articolazioni  operative
interne per meglio condurre la propria attivita'. 
    5. La direzione nazionale e' presieduta dal  presidente,  che  la
convoca almeno una volta ogni due mesi. In  via  straordinaria,  deve
essere convocata dal presidente se lo richieda almeno un  quarto  dei
suoi componenti. La direzione nazionale, con cadenza  annuale  e  nel
rispetto delle norme di legge, approva il rendiconto di esercizio  ed
il bilancio preventivo presentati dal tesoriere.