Art. 7. La direzione nazionale 1. La direzione nazionale e' l'organo di attuazione degli indirizzi dell'assemblea nazionale ed e' organo d'indirizzo politico, essa approva il codice etico su proposta congiunta del presidente e del coordinatore nazionale. La direzione nazionale, con proprio regolamento approvato con voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze ed interrogazioni al coordinatore nazionale. 2. La direzione nazionale e' composta da sessanta membri eletti dall'assemblea nazionale subito dopo l'elezione del presidente nazionale. 3. Per l'elezione dei membri della direzione nazionale, ciascun componente dell'assemblea nazionale puo' esprimere il proprio voto in favore di un numero di candidati pari al sessanta per cento dei componenti da eleggere. 4. Sono, inoltre, membri di diritto della direzione nazionale: il presidente nazionale; il coordinatore; il tesoriere; i membri del Governo; i presidenti dei gruppi parlamentari del partito italiani ed europei; i coordinatori regionali; i coordinatori delle grandi citta' di Roma, Milano e Napoli; i responsabili organizzativi del partito, eventualmente nominati, fino ad un numero massimo di cinque. La direzione nazionale puo' dar vita a proprie articolazioni operative interne per meglio condurre la propria attivita'. 5. La direzione nazionale e' presieduta dal presidente, che la convoca almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria, deve essere convocata dal presidente se lo richieda almeno un quarto dei suoi componenti. La direzione nazionale, con cadenza annuale e nel rispetto delle norme di legge, approva il rendiconto di esercizio ed il bilancio preventivo presentati dal tesoriere.