Art. 8. Il coordinatore nazionale 1. Il presidente designa il coordinatore nazionale che viene nominato dall'assemblea nazionale alla prima riunione utile. 2. Il coordinatore nazionale designato dal presidente da' attuazione all'indirizzo politico. 3. Il coordinatore nazionale d'intesa con il presidente puo' nominare responsabili organizzativi e di area territoriale. 4. Il coordinatore nazionale dura in carica per tre anni. Se il coordinatore cessa la carica prima del termine del suo mandato, il presidente designa un nuovo coordinatore nazionale fino allo svolgimento della prima assemblea nazionale utile che lo nomina.