Art. 9. 
                 Fonti di finanziamento e patrimonio 
 
    1. In base alla legislazione vigente, le entrate del partito sono
le seguenti: 
    (i) quote associative; 
    (ii) contributi volontari diretti, anche in beni e servizi; 
    (iii)   contributi   indiretti   derivanti   dalla   destinazione
volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito  delle  persone
fisiche; 
    (iv) entrate rivenienti da eventi di raccolta fondi; 
    (v) entrate rivenienti  da  raccolte  telefoniche  di  fondi  per
campagne di promozione della partecipazione alla vita politica; 
    (vi) donazioni diverse dai contributi e lasciti mortis causa; 
    (vii) ogni altra entrata prevista dalla legge. 
    2. Il patrimonio del  partito  e'  costituito,  oltre  che  dalle
suddette entrate, dai beni mobili, mobili registrati ed immobili, dai
valori mobiliari e  dai  diritti  patrimoniali,  reali  e  personali,
acquisiti dal partito ad oggi e in futuro, per atti tra vivi o mortis
causa.  Il  patrimonio  puo'  essere  utilizzato,  nel  rispetto  del
principio  di  economicita',  solo  per   soddisfare   le   finalita'
statutarie del partito e per garantire la continuita' e la normalita'
di funzionamento dei suoi organi e delle sue attivita' istituzionali. 
    3. La direzione nazionale determina,  con  apposito  regolamento,
l'importo delle  quote  associative.  I  criteri  con  i  quali  sono
assicurate le risorse ai  vari  organi  e  strutture  territoriali  -
nonche' alla promozione di azioni positive in  favore  delle  giovani
generazioni e della parita' tra i  sessi  nella  partecipazione  alla
politica e nell'accesso alle cariche elettive  europee,  nazionali  e
locali   -   sono   quelli   di   proporzionalita',   programmazione,
economicita' ed equa ripartizione.