Art. 9. Fonti di finanziamento e patrimonio 1. In base alla legislazione vigente, le entrate del partito sono le seguenti: (i) quote associative; (ii) contributi volontari diretti, anche in beni e servizi; (iii) contributi indiretti derivanti dalla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; (iv) entrate rivenienti da eventi di raccolta fondi; (v) entrate rivenienti da raccolte telefoniche di fondi per campagne di promozione della partecipazione alla vita politica; (vi) donazioni diverse dai contributi e lasciti mortis causa; (vii) ogni altra entrata prevista dalla legge. 2. Il patrimonio del partito e' costituito, oltre che dalle suddette entrate, dai beni mobili, mobili registrati ed immobili, dai valori mobiliari e dai diritti patrimoniali, reali e personali, acquisiti dal partito ad oggi e in futuro, per atti tra vivi o mortis causa. Il patrimonio puo' essere utilizzato, nel rispetto del principio di economicita', solo per soddisfare le finalita' statutarie del partito e per garantire la continuita' e la normalita' di funzionamento dei suoi organi e delle sue attivita' istituzionali. 3. La direzione nazionale determina, con apposito regolamento, l'importo delle quote associative. I criteri con i quali sono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali - nonche' alla promozione di azioni positive in favore delle giovani generazioni e della parita' tra i sessi nella partecipazione alla politica e nell'accesso alle cariche elettive europee, nazionali e locali - sono quelli di proporzionalita', programmazione, economicita' ed equa ripartizione.