Art. 11. 
                         Struttura regionale 
 
    11.1.  Le  strutture  regionali  di  SC  sono  le   associazioni,
preventivamente verificate ed autorizzate dalla direzione  nazionale,
costituite in sede regionale da parte delle associazioni territoriali
provinciali di  una  stessa  regione  che  abbiano  aderito,  in  via
statutaria ovvero con decisione del loro massimo organo  deliberante,
allo statuto  ed  ai  regolamenti  dell'associazione  nazionale,  con
espressa accettazione di tutte le norme ivi previste, degli  scopi  e
dei principi, anche etici, ivi riportati. 
    11.2.  Le  associazioni  territoriali  regionali  devono   essere
denominate «Associazione Scelta Civica della Regione di ............»
e sono identificate con la denominazione di «SC,  Sede  regionale  di
......». 
    11.3. Le associazioni  regionali  devono  essere  dotate  di  uno
statuto  che  si  ispiri  e  si  richiami   ai   principi   ed   alle
regolamentazioni dello statuto  di  SC  e  dei  relativi  regolamenti
approvati, e che regoli il loro funzionamento  in  modo  democratico,
anche con riferimento all'attivita' degli organi per  lo  svolgimento
delle finalita' assegnate in funzione del livello territoriale di cui
fanno parte. 
    11.4. Ogni associazione regionale, facente parte della  struttura
organizzativa dell'associazione nazionale, mantiene la sua  autonomia
statutaria, organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale. 
    11.5. Le associazioni regionali hanno l'obbligo di redigere  ogni
anno  il  rendiconto  di  esercizio  che  deve  essere  inviato  alla
direzione nazionale. 
    11.6.  Ogni  associazione  regionale  ha  completa  autonomia  di
iniziativa e di attivita' nell'ambito degli orientamenti  politici  e
programmatici  generali  espressi  dal  congresso  regionale  e   dal
congresso  nazionale,  con  particolare   riguardo   alle   tematiche
rilevanti sul territorio regionale,  concorrendo,  con  le  modalita'
previste dal presente statuto, al progetto politico di SC. 
    11.7. Gli organi della struttura regionale sono: 
    il congresso regionale; 
    la direzione regionale; 
    la segreteria regionale; 
    il segretario regionale; 
    il collegio dei revisori. 
    11.8. Il congresso regionale e' convocato ogni  tre  anni,  e  in
ogni caso in occasione della convocazione del congresso nazionale  ed
e' composto dai segretari provinciali e  dai  delegati  espressi  dai
congressi provinciali nel numero, nelle forme e nei termini  previsti
dal regolamento congressuale di cui al successivo art. 15. 
    Elegge la direzione regionale. 
    La durata in carica dei suoi componenti e' stabilita in tre  anni
che scadono alla data del successivo congresso regionale. 
    11.9. La direzione regionale e' composta: 
    a) da  quindici  a  cinquanta  componenti  eletti  dal  congresso
regionale  a  seconda  delle  specifiche  esigenze  organizzative  ed
operative dell'associazione regionale; 
    b) dai parlamentari  e  i  consiglieri  regionali  residenti  nel
territorio (senza diritto di voto) se  non  fanno  gia'  parte  della
direzione regionale; 
    c) dal capogruppo in consiglio regionale; 
    d) dai segretari provinciali. 
    La direzione  regionale  resta  in  carica  fino  alla  data  del
successivo congresso regionale. E' convocata dal segretario regionale
quando ne ravvisi la necessita'; deve  essere  convocata  almeno  una
volta l'anno per l'approvazione del rendiconto di esercizio o  quando
ne e' fatta richiesta motivata scritta  da  almeno  un  decimo  degli
associati o dalla segreteria nazionale. Le riunioni  della  direzione
regionale  sono  legalmente  costituite   quando   e'   presente   la
maggioranza dei suoi componenti; le delibere sono  assunte  con  voto
favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voto
prevale quello espresso dal segretario regionale o dal suo delegato. 
    11.10. La direzione regionale elegge il segretario  regionale,  e
su sua proposta nomina la segreteria regionale e nomina  il  collegio
dei revisori. 
    11.11.  La  segreteria  regionale  e'   l'organo   esecutivo   ed
amministrativo della struttura. 
    E' composta dal segretario regionale, da un minimo di tre  ad  un
massimo di undici componenti  nominati  su  proposta  del  segretario
regionale dalla direzione regionale;  delibera  con  voto  favorevole
della maggioranza dei presenti; in caso di parita'  di  voto  prevale
quello espresso dal segretario regionale. 
    11.12. La  durata  in  carica  del  segretario  regionale,  della
segreteria regionale e del collegio dei revisori e' stabilita in  tre
anni. Il segretario regionale, la segreteria regionale ed il collegio
dei revisori restano in carica fino alla data  della  prima  riunione
della direzione regionale  seguente  la  celebrazione  del  congresso
regionale. 
    11.13.  Il  congresso  regionale,  la  direzione  regionale,   la
segreteria regionale  ed  il  segretario  regionale  operano  secondo
quanto stabilito nello statuto  e  nei  regolamenti  approvati  dalla
direzione nazionale, ove esistenti.