Art. 11. Struttura regionale 11.1. Le strutture regionali di SC sono le associazioni, preventivamente verificate ed autorizzate dalla direzione nazionale, costituite in sede regionale da parte delle associazioni territoriali provinciali di una stessa regione che abbiano aderito, in via statutaria ovvero con decisione del loro massimo organo deliberante, allo statuto ed ai regolamenti dell'associazione nazionale, con espressa accettazione di tutte le norme ivi previste, degli scopi e dei principi, anche etici, ivi riportati. 11.2. Le associazioni territoriali regionali devono essere denominate «Associazione Scelta Civica della Regione di ............» e sono identificate con la denominazione di «SC, Sede regionale di ......». 11.3. Le associazioni regionali devono essere dotate di uno statuto che si ispiri e si richiami ai principi ed alle regolamentazioni dello statuto di SC e dei relativi regolamenti approvati, e che regoli il loro funzionamento in modo democratico, anche con riferimento all'attivita' degli organi per lo svolgimento delle finalita' assegnate in funzione del livello territoriale di cui fanno parte. 11.4. Ogni associazione regionale, facente parte della struttura organizzativa dell'associazione nazionale, mantiene la sua autonomia statutaria, organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale. 11.5. Le associazioni regionali hanno l'obbligo di redigere ogni anno il rendiconto di esercizio che deve essere inviato alla direzione nazionale. 11.6. Ogni associazione regionale ha completa autonomia di iniziativa e di attivita' nell'ambito degli orientamenti politici e programmatici generali espressi dal congresso regionale e dal congresso nazionale, con particolare riguardo alle tematiche rilevanti sul territorio regionale, concorrendo, con le modalita' previste dal presente statuto, al progetto politico di SC. 11.7. Gli organi della struttura regionale sono: il congresso regionale; la direzione regionale; la segreteria regionale; il segretario regionale; il collegio dei revisori. 11.8. Il congresso regionale e' convocato ogni tre anni, e in ogni caso in occasione della convocazione del congresso nazionale ed e' composto dai segretari provinciali e dai delegati espressi dai congressi provinciali nel numero, nelle forme e nei termini previsti dal regolamento congressuale di cui al successivo art. 15. Elegge la direzione regionale. La durata in carica dei suoi componenti e' stabilita in tre anni che scadono alla data del successivo congresso regionale. 11.9. La direzione regionale e' composta: a) da quindici a cinquanta componenti eletti dal congresso regionale a seconda delle specifiche esigenze organizzative ed operative dell'associazione regionale; b) dai parlamentari e i consiglieri regionali residenti nel territorio (senza diritto di voto) se non fanno gia' parte della direzione regionale; c) dal capogruppo in consiglio regionale; d) dai segretari provinciali. La direzione regionale resta in carica fino alla data del successivo congresso regionale. E' convocata dal segretario regionale quando ne ravvisi la necessita'; deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto di esercizio o quando ne e' fatta richiesta motivata scritta da almeno un decimo degli associati o dalla segreteria nazionale. Le riunioni della direzione regionale sono legalmente costituite quando e' presente la maggioranza dei suoi componenti; le delibere sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voto prevale quello espresso dal segretario regionale o dal suo delegato. 11.10. La direzione regionale elegge il segretario regionale, e su sua proposta nomina la segreteria regionale e nomina il collegio dei revisori. 11.11. La segreteria regionale e' l'organo esecutivo ed amministrativo della struttura. E' composta dal segretario regionale, da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti nominati su proposta del segretario regionale dalla direzione regionale; delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voto prevale quello espresso dal segretario regionale. 11.12. La durata in carica del segretario regionale, della segreteria regionale e del collegio dei revisori e' stabilita in tre anni. Il segretario regionale, la segreteria regionale ed il collegio dei revisori restano in carica fino alla data della prima riunione della direzione regionale seguente la celebrazione del congresso regionale. 11.13. Il congresso regionale, la direzione regionale, la segreteria regionale ed il segretario regionale operano secondo quanto stabilito nello statuto e nei regolamenti approvati dalla direzione nazionale, ove esistenti.