Art. 25. 
               Patrimonio sociale - Risorse economiche 
 
    25.1. Il patrimonio di SC e' costituito da: 
    contributi degli associati; 
    contributi degli eletti nelle assemblee rappresentative  e  degli
incaricati di funzioni di governo nazionale  e  territoriale  se  non
eletti; 
    eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali; 
    investimenti mobiliari; 
    interessi attivi e altre rendite patrimoniali; 
    somme e beni  da  chiunque  e  a  qualsiasi  titolo  ricevuti  in
conformita' alla legge. 
    25.2. L'associazione puo' trarre le  risorse  economiche  per  il
proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attivita' da: 
    a) eredita', donazioni e legati; 
    b) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti
o  di  istituzioni  pubbliche,  anche  finalizzati  al  sostegno   di
specifici e documentati programmi  realizzati  nell'ambito  dei  fini
statutari; 
    c) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 
    d) contributi associativi; 
    e) altre entrate compatibili con le finalita' sociali. 
    25.3. I singoli  associati,  in  caso  di  recesso,  non  possono
chiedere a SC, a qualsiasi livello, la divisione  del  fondo  comune,
ne' pretendere quota alcuna a nessun titolo. 
    25.4.  In  caso  di  scioglimento,  per  qualsiasi  causa,  delle
strutture  territoriali,  i  beni   patrimoniali   si   trasferiscono
all'associazione nazionale. 
    In caso di scioglimento, per qualsiasi  causa,  di  SC  e'  fatto
obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'associazione ad altra
associazione con finalita' analoghe, o a fini di  pubblica  utilita',
sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione  imposta
dalla legge. La relativa  deliberazione  e'  adottata  dall'assemblea
nazionale.