Art. 25. Patrimonio sociale - Risorse economiche 25.1. Il patrimonio di SC e' costituito da: contributi degli associati; contributi degli eletti nelle assemblee rappresentative e degli incaricati di funzioni di governo nazionale e territoriale se non eletti; eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali; investimenti mobiliari; interessi attivi e altre rendite patrimoniali; somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo ricevuti in conformita' alla legge. 25.2. L'associazione puo' trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attivita' da: a) eredita', donazioni e legati; b) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; c) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; d) contributi associativi; e) altre entrate compatibili con le finalita' sociali. 25.3. I singoli associati, in caso di recesso, non possono chiedere a SC, a qualsiasi livello, la divisione del fondo comune, ne' pretendere quota alcuna a nessun titolo. 25.4. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, delle strutture territoriali, i beni patrimoniali si trasferiscono all'associazione nazionale. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, di SC e' fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'associazione ad altra associazione con finalita' analoghe, o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La relativa deliberazione e' adottata dall'assemblea nazionale.