Art. 27. Collegio dei revisori dei conti - Societa' di revisione 27.1. Il collegio dei revisori dei conti e' eletto dall'assemblea nazionale ed e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno degli effettivi e uno dei supplenti devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali, ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta gestione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione. Se non vi ha provveduto l'assemblea nazionale, il collegio elegge al suo interno il presidente. I membri del collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del congresso nazionale e del comitato nazionale. 27.2. La durata in carica del collegio dei revisori e' stabilita all'atto della nomina. In ogni caso, il mandato non puo' superare i tre anni e scade alla data del successivo congresso nazionale. 27.3. Il controllo contabile e' esercitato da una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39. La societa' di revisione svolge le funzioni previste dalla legge, esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dell'associazione.