Art. 27. 
       Collegio dei revisori dei conti - Societa' di revisione 
 
    27.1. Il collegio dei revisori dei conti e' eletto dall'assemblea
nazionale ed e' composto da tre membri effettivi e due supplenti,  di
cui almeno uno degli effettivi e  uno  dei  supplenti  devono  essere
iscritti nel Registro dei revisori legali, ha il compito di  vigilare
sull'osservanza  della  legge  e  dello  statuto,  sul  rispetto  dei
principi di  corretta  gestione  e  in  particolare  sull'adeguatezza
dell'assetto  organizzativo,  amministrativo  e  contabile   adottato
dall'associazione. 
    Se non vi ha provveduto l'assemblea nazionale, il collegio elegge
al suo interno il presidente. 
    I membri del collegio partecipano  senza  diritto  di  voto  alle
riunioni del congresso nazionale e del comitato nazionale. 
    27.2. La durata in carica del collegio dei revisori e'  stabilita
all'atto della nomina. In ogni caso, il mandato non puo'  superare  i
tre anni e scade alla data del successivo congresso nazionale. 
    27.3. Il controllo contabile e' esercitato  da  una  societa'  di
revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla  Consob  ai  sensi
dell'art. 161 del  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione finanziaria, di cui al  decreto  legislativo  del  24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o,  successivamente
alla sua istituzione, nel registro di  cui  all'art.  2  del  decreto
legislativo del 27 gennaio 2010, n.  39.  La  societa'  di  revisione
svolge le funzioni previste dalla  legge,  esprimendo,  con  apposita
relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dell'associazione.