Art. 30. 
                      Convenzione di arbitrato 
 
    30.1.   Ogni   controversia    relativa    all'applicazione    od
interpretazione delle norme statutarie o  regolamentari,  o  comunque
connessa al rapporto associativo, che insorga tra singoli  tesserati,
tra tesserati e  strutture  territoriali,  provinciali  o  regionali,
ovvero tra strutture provinciali tra di loro, e' rimessa, su  ricorso
di uno dei soggetti interessati, al collegio nazionale dei probiviri,
che decidera', mediante lodo,  come  organo  di  giustizia  arbitrale
rituale. 
    30.2. Al collegio nazionale dei probiviri sono altresi'  rimesse,
in unico grado, le controversie  insorte  tra  le  singole  strutture
provinciali e la corrispondente struttura regionale,  nonche'  quelle
direttamente insorte tra una di tali strutture e SC. 
    30.3. Il collegio nazionale dei probiviri decide la  controversia
nel termine di centottanta giorni dalla  presentazione  del  ricorso,
scaduto inutilmente il quale, il procedimento arbitrale  si  estingue
restando, in tal caso, le parti legittimate a far valere  le  proprie
pretese,  domande  ed  eccezioni  dinanzi  all'autorita'  giudiziaria
ordinaria. 
    30.4.  Il  collegio  arbitrale  ha  facolta'   di   regolare   lo
svolgimento del giudizio nei modi che riterra' piu'  opportuni.  Esso
deve, tuttavia, garantire il  rispetto  del  contraddittorio  tra  le
parti e, in ogni caso, assegnare  alle  stesse  congrui  termini  per
presentare documenti e memorie, nonche' per esporre le loro repliche. 
    Il lodo pronunciato  dal  collegio  nazionale  dei  probiviri  e'
impugnabile ai sensi dell'art. 827 del codice di procedura civile.