Art. 30. Convenzione di arbitrato 30.1. Ogni controversia relativa all'applicazione od interpretazione delle norme statutarie o regolamentari, o comunque connessa al rapporto associativo, che insorga tra singoli tesserati, tra tesserati e strutture territoriali, provinciali o regionali, ovvero tra strutture provinciali tra di loro, e' rimessa, su ricorso di uno dei soggetti interessati, al collegio nazionale dei probiviri, che decidera', mediante lodo, come organo di giustizia arbitrale rituale. 30.2. Al collegio nazionale dei probiviri sono altresi' rimesse, in unico grado, le controversie insorte tra le singole strutture provinciali e la corrispondente struttura regionale, nonche' quelle direttamente insorte tra una di tali strutture e SC. 30.3. Il collegio nazionale dei probiviri decide la controversia nel termine di centottanta giorni dalla presentazione del ricorso, scaduto inutilmente il quale, il procedimento arbitrale si estingue restando, in tal caso, le parti legittimate a far valere le proprie pretese, domande ed eccezioni dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. 30.4. Il collegio arbitrale ha facolta' di regolare lo svolgimento del giudizio nei modi che riterra' piu' opportuni. Esso deve, tuttavia, garantire il rispetto del contraddittorio tra le parti e, in ogni caso, assegnare alle stesse congrui termini per presentare documenti e memorie, nonche' per esporre le loro repliche. Il lodo pronunciato dal collegio nazionale dei probiviri e' impugnabile ai sensi dell'art. 827 del codice di procedura civile.