Art. 31. 
                        Modifiche statutarie 
 
    31.1. Le proposte di modifiche al presente statuto devono  essere
inoltrate dalla direzione nazionale al congresso nazionale  entro  la
data stabilita dal regolamento del congresso nazionale. 
    31.2.  Viene  espressamente  convenuto  che,  per  le   modifiche
statutarie, le deliberazioni del congresso sono prese  a  maggioranza
di voti e con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei delegati. 
    Restano fermi i poteri dell'assemblea nazionale per le  modifiche
statutarie  necessarie  in  caso  di   adeguamento   ad   innovazioni
legislative e fiscali.