Art. 31. Modifiche statutarie 31.1. Le proposte di modifiche al presente statuto devono essere inoltrate dalla direzione nazionale al congresso nazionale entro la data stabilita dal regolamento del congresso nazionale. 31.2. Viene espressamente convenuto che, per le modifiche statutarie, le deliberazioni del congresso sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei delegati. Restano fermi i poteri dell'assemblea nazionale per le modifiche statutarie necessarie in caso di adeguamento ad innovazioni legislative e fiscali.