Art. 33. 
                  Rinvio alle disposizioni di legge 
 
    33.1. Per tutto quanto non espressamente  previsto  dal  presente
statuto, ivi compresi i procedimenti disciplinari, si fa  riferimento
alle norme del codice civile ed alle leggi  speciali  sugli  enti  di
tipo associativo. 
 
                      Disposizioni Transitorie 
 
                                  I 
 
    Sino alla celebrazione  del  I  congresso  nazionale,  in  deroga
all'art.  16  del  presente  statuto,  le   funzioni   dell'assemblea
nazionale sono esercitate dall'assemblea degli associati composta dai
soci fondatori, dai parlamentari e  dagli  incaricati  regionali  che
hanno aderito a Scelta Civica. 
 
                                 II 
 
    Fino al primo congresso di Scelta Civica,  la  gestione  politica
sara' affidata a un comitato composto da (1) i capigruppo alla Camera
e al Senato, (2)  i  tre  incaricati  regionali  gia'  affiancati  al
presidente vicario ai sensi della deliberazione adottata in  data  18
giugno 2014, (3) i rappresentanti di Scelta Civica al Governo  e  nei
vertici istituzionali, (4) il  tesoriere,  (5)  due  deputati  scelti
dall'assemblea di Scelta Civica. Il comitato e' delegato ad  adottare
un dettagliato regolamento del primo congresso di Scelta Civica anche
in deroga alle disposizioni degli articoli 15 e 16 dello  statuto  di
Scelta  Civica,  sulla  base  di  criteri   e   principi   deliberati
dall'assemblea di Scelta Civica. 
 
                                 III 
 
              Membri elettivi dell'assemblea nazionale 
 
    In occasione del I° congresso, i membri  elettivi  dell'assemblea
nazionale da eleggere ai sensi dell'art. 16.1 sono 116. I membri sono
attribuiti  alle  regioni  in  proporzione  al  numero  di   delegati
provinciali attribuito a ciascuna regione. 
    L'elezione dei membri dell'assemblea nazionale e'  effettuata  su
base regionale. 
    I delegati provinciali di  ciascuna  regione  eleggono  i  membri
dell'assemblea nazionale sulla base di liste presentate da  almeno  2
aventi diritto alla partecipazione  al  congresso  in  tale  regione,
contenenti un numero di candidati non superiore al numero dei  membri
elettivi attribuiti alla regione. 
    L'elezione avviene a scrutinio segreto e  la  ripartizione  degli
eletti tra le liste avviene con metodo proporzionale  al  numero  dei
voti ricevuti dalla lista sul totale dei voti validamente  esercitati
applicando il seguente metodo: 
    si calcola la cifra elettorale di lista,  data  dalla  somma  dei
voti validi ottenuti da ciascuna lista; 
    si  calcola  il  quoziente  elettorale  provinciale,  dato  dalla
divisione tra la somma dei voti validi ottenuti da tutte le  liste  e
il numero di delegati provinciali da eleggere; 
    si  divide  la  cifra  elettorale  di  ciascuna  lista  per  tale
quoziente; 
    si attribuisce quindi ad ogni lista tanti delegati  quante  volte
il quoziente elettorale provinciale  risulti  contenuto  nella  cifra
elettorale di  ciascuna  lista.  I  seggi  che  rimangono  ancora  da
attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste con  i  maggiori
resti. 
    Esempio: 
    nella circoscrizione X che elegge 5 delegati  si  presentano  due
liste, A e B; 
    le cifre elettorali sono 70 voti per A e 120 voti per B; 
    il quoziente provinciale e' dato da questa divisione:  (70+120)/5
= 38; 
    il quoziente della lista A e' 70/38 = 1,84.  Il  quoziente  della
lista B e' 120/38 = 3,15; 
    i seggi pieni sono 1 per la lista A e 3 per la lista B. Il seggio
assegnato coi resti va alla lista A, che ha un resto  maggiore  (0,84
contro 0,15). I seggi complessivamente assegnati sono quindi  2  alla
lista A e 3 alla lista B.