IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti, che individua, nell'ambito della rete transeuropea dei trasporti, la rete stradale italiana ad essa appartenente; Visto l'art. 6 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, ai sensi del quale le entrate derivanti dalle tariffe determinate in relazione agli oneri per prestazioni e controlli sono attribuite alle amministrazioni che li effettuano mediante riassegnazioni disposte con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali e, in particolare, l'art. 10, comma 2, che dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuate le tariffe da porre a carico degli enti gestori stradali non pubblici per l'espletamento delle attivita' di controllo, classificazione ed ispezione, di cui agli articoli 4, 5 e 6 del medesimo decreto legislativo, e le relative modalita' di versamento; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» e, in particolare, l'art. 23, comma 3, che definisce i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali; Considerato che per le attivita' di controllo, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 35 del 2011, deve essere fissata una tariffa da corrispondere da parte dei gestori non pubblici in funzione delle caratteristiche dello specifico progetto da sottoporre a controllo; Considerato, altresi', che alle attivita' di classificazione svolte in modo continuativo, di cui all'art. 5 del su indicato decreto legislativo, come richiamato nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 maggio 2012, recante: «Linee guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2012, n. 209, e alle attivita' di ispezione, di cui al successivo art. 6 del medesimo decreto legislativo, svolte a regime per l'intera rete stradale transeuropea nell'arco temporale di un biennio, come specificato al comma 1 del medesimo articolo, corrispondono i costi relativi a tutte le attivita' svolte nel biennio; Ritenuto, pertanto, opportuno determinare una tariffa parametrica necessaria al calcolo della tariffa da corrispondere annualmente da parte dei gestori non pubblici in funzione dell'estesa della rispettiva rete in esercizio; Considerato che dal combinato disposto del comma 1 dell'art. 10 e del comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 35 del 2011 deriva che le tariffe sono poste a carico esclusivamente dei gestori stradali non pubblici e che dall'applicazione di detto decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; Considerato che, nelle more dell'adozione del decreto di cui al su indicato art. 23, comma 3, i controlli di sicurezza sulla prima fase progettuale devono essere effettuati sul progetto preliminare; Visto il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota del 19 maggio 2017; Decreta: Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione 1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, le tariffe, determinate ai sensi dell'art. 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96, nonche' le relative modalita' di versamento, da porre a carico dei gestori stradali non pubblici e necessarie allo svolgimento delle attivita', effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del medesimo decreto legislativo, relative al controllo sui progetti, alla classificazione della rete ed all'ispezione sulle strade esistenti. 2. Il presente decreto si applica ai gestori non pubblici di strade ricadenti nella rete transeuropea, cosi' come definita dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013.