Art. 2 
 
                Tariffe per le attivita' di controllo 
 
  1. La tariffa dovuta per il controllo,  previsto  dall'art.  4  del
decreto legislativo n. 35 del 2011, effettuato  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti   sullo   specifico   progetto   di
infrastruttura,  e'  determinata   in   funzione   del   livello   di
progettazione e sulla base dell'importo dei lavori, al netto di IVA e
altri oneri, individuato nella fase progettuale precedente  a  quella
cui si riferisce il  controllo,  e  calcolata  in  base  all'allegata
tabella A, che forma parte integrante del presente decreto. 
  2. L'importo della tariffa di cui al comma 1 e' versato dal gestore
stradale, secondo le modalita' di cui all'art. 4, in unica  soluzione
all'atto della richiesta dello specifico controllo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  3.   L'istanza   di   richiesta   di   controllo    e'    corredata
dell'attestazione    dell'avvenuto    versamento    nonche'     della
dichiarazione che l'importo dei  lavori  utilizzato  per  il  calcolo
della tariffa corrisponda a quello individuato nella fase progettuale
precedente a quella cui si riferisce il controllo stesso.