Art. 2 Tariffe per le attivita' di controllo 1. La tariffa dovuta per il controllo, previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 35 del 2011, effettuato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sullo specifico progetto di infrastruttura, e' determinata in funzione del livello di progettazione e sulla base dell'importo dei lavori, al netto di IVA e altri oneri, individuato nella fase progettuale precedente a quella cui si riferisce il controllo, e calcolata in base all'allegata tabella A, che forma parte integrante del presente decreto. 2. L'importo della tariffa di cui al comma 1 e' versato dal gestore stradale, secondo le modalita' di cui all'art. 4, in unica soluzione all'atto della richiesta dello specifico controllo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. L'istanza di richiesta di controllo e' corredata dell'attestazione dell'avvenuto versamento nonche' della dichiarazione che l'importo dei lavori utilizzato per il calcolo della tariffa corrisponda a quello individuato nella fase progettuale precedente a quella cui si riferisce il controllo stesso.