Art. 3 
 
      Tariffe per le attivita' di classificazione ed ispezione 
 
  1. La tariffa  dovuta  da  ciascun  gestore  per  le  attivita'  di
classificazione ed ispezione, previste  dagli  articoli  5  e  6  del
decreto legislativo n. 35 del 2011 ed effettuate dal Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti sulla quota  parte  di  rete  stradale
transeuropea di competenza rispetto alla rete  stradale  transeuropea
complessiva, e' determinata su  base  annua  attraverso  il  prodotto
dell'estesa chilometrica della  relativa  rete  in  gestione  per  la
tariffa annua parametrica, cosi' come definita al comma 2. 
  2. La tariffa annua parametrica per le attivita' di ispezione e  di
classificazione della sicurezza e' individuata in 179 €/km, calcolata
in base all'allegata  tabella  B,  che  forma  parte  integrante  del
presente decreto.