Art. 3 Tariffe per le attivita' di classificazione ed ispezione 1. La tariffa dovuta da ciascun gestore per le attivita' di classificazione ed ispezione, previste dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 35 del 2011 ed effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla quota parte di rete stradale transeuropea di competenza rispetto alla rete stradale transeuropea complessiva, e' determinata su base annua attraverso il prodotto dell'estesa chilometrica della relativa rete in gestione per la tariffa annua parametrica, cosi' come definita al comma 2. 2. La tariffa annua parametrica per le attivita' di ispezione e di classificazione della sicurezza e' individuata in 179 €/km, calcolata in base all'allegata tabella B, che forma parte integrante del presente decreto.