Art. 4 
 
                       Modalita' di versamento 
 
  1. Il versamento delle tariffe da parte del gestore  e'  effettuato
sul «Conto entrate del Bilancio dello Stato - Capitolo 2454, art.  23
- Capo 15». 
  2.  Il  versamento  della  tariffa  dovuta  per  le  attivita'   di
controllo, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 35 del  2011,
e' effettuato con l'indicazione del nome  del  gestore  titolare  del
versamento e nella causale delle seguenti indicazioni: 
    «Tariffa per attivita'  di  controllo,  di  cui  all'art.  4  del
decreto legislativo n. 35 del 2011, ai sensi dell'art. 10 del decreto
legislativo n. 35 del 2011»; 
    denominazione del progetto; 
    importo lavori del progetto. 
  3.  Il  versamento  della  tariffa  dovuta  per  le  attivita'   di
classificazione ed ispezione, di cui agli articoli 5 e 6 del  decreto
legislativo n. 35 del 2011,  e'  effettuato,  a  regime,  da  ciascun
gestore,  entro  il  termine  del  31  gennaio  di  ogni  anno,   con
l'indicazione del nome del gestore titolare del  versamento  e  nella
causale delle seguenti indicazioni: 
    «Tariffa per attivita' di classificazione  e  ispezione,  di  cui
agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 35 del 2011, ai  sensi
dell'art. 10 del decreto legislativo n. 35 del 2011»; 
    estesa (km.) della rete stradale in gestione; 
    anno di riferimento. 
  4. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui agli articoli 2  e  3,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  -  Capitolo  2454,
art. 23 - Capo 15 e sono riassegnate  con  uno  o  piu'  decreti  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  alle  pertinenti  unita'
previsionali  di  base  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1. 
  5. In caso di ritardato versamento  della  tariffa  dovuta  per  le
attivita' di classificazione ed ispezione entro il termine di cui  al
comma 3, il gestore e' tenuto  al  pagamento  degli  interessi  nella
misura del tasso legale vigente,  con  decorrenza  dal  primo  giorno
successivo alla scadenza prevista.