Art. 4 Modalita' di versamento 1. Il versamento delle tariffe da parte del gestore e' effettuato sul «Conto entrate del Bilancio dello Stato - Capitolo 2454, art. 23 - Capo 15». 2. Il versamento della tariffa dovuta per le attivita' di controllo, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 35 del 2011, e' effettuato con l'indicazione del nome del gestore titolare del versamento e nella causale delle seguenti indicazioni: «Tariffa per attivita' di controllo, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 35 del 2011, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 35 del 2011»; denominazione del progetto; importo lavori del progetto. 3. Il versamento della tariffa dovuta per le attivita' di classificazione ed ispezione, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 35 del 2011, e' effettuato, a regime, da ciascun gestore, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, con l'indicazione del nome del gestore titolare del versamento e nella causale delle seguenti indicazioni: «Tariffa per attivita' di classificazione e ispezione, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 35 del 2011, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 35 del 2011»; estesa (km.) della rete stradale in gestione; anno di riferimento. 4. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui agli articoli 2 e 3, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato - Capitolo 2454, art. 23 - Capo 15 e sono riassegnate con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze alle pertinenti unita' previsionali di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1. 5. In caso di ritardato versamento della tariffa dovuta per le attivita' di classificazione ed ispezione entro il termine di cui al comma 3, il gestore e' tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza prevista.