Art. 5 
 
                        Aggiornamento tariffe 
 
  1. Con successivi decreti, ai sensi di quanto previsto dal comma  3
dell'art. 10 del decreto legislativo n.  35  del  2011,  si  provvede
all'aggiornamento almeno triennale delle tariffe di cui agli articoli
2 e 3, sulla base di una verifica dei costi  effettivi  del  servizio
reso e dell'aggiornamento  dell'estensione  chilometrica  della  rete
stradale transeuropea.