Art. 5 Aggiornamento tariffe 1. Con successivi decreti, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 35 del 2011, si provvede all'aggiornamento almeno triennale delle tariffe di cui agli articoli 2 e 3, sulla base di una verifica dei costi effettivi del servizio reso e dell'aggiornamento dell'estensione chilometrica della rete stradale transeuropea.