Art. 6 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Per l'anno 2017, il versamento della tariffa, di cui all'art. 4,
comma 3, e' effettuato entro il termine di 60 giorni dall'entrata  in
vigore del presente decreto. 
  2. Entro sei mesi dall'adozione del decreto  di  cui  all'art.  23,
comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le tariffe di
cui  all'art.  2  sono  conseguentemente  adeguate  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  3. Nelle more dell'adozione del decreto  di  cui  al  comma  2,  le
tariffe di cui all'art. 2  saranno  calcolate  in  base  all'allegata
tabella A, assumendo  in  particolare  per  la  tariffa  relativa  al
progetto di fattibilita' tecnico economica  quella  indicata  per  il
progetto preliminare. 
  Il presente decreto e' inviato  agli  organi  di  controllo  ed  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 7 agosto 2017 
 
                                     Il Ministro delle infrastrutture 
                                              e dei trasporti         
                                                   Delrio             
         Il Ministro 
dell'economia e delle finanze 
           Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2017, n. 1-3998