Art. 6 Disposizioni transitorie e finali 1. Per l'anno 2017, il versamento della tariffa, di cui all'art. 4, comma 3, e' effettuato entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. Entro sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le tariffe di cui all'art. 2 sono conseguentemente adeguate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le tariffe di cui all'art. 2 saranno calcolate in base all'allegata tabella A, assumendo in particolare per la tariffa relativa al progetto di fattibilita' tecnico economica quella indicata per il progetto preliminare. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 7 agosto 2017 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2017, n. 1-3998