Art. 10
Controlli, ispezioni e rapporti annuali
1. In ogni fase del procedimento i vice commissari possono
effettuare o disporre, anche a campione, appositi controlli, sia
documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica
della corretta fruizione e al mantenimento delle agevolazioni secondo
le modalita' ed entro i limiti previsti dal presente decreto. Le
modalita' di estrazione del campione, dei controlli e delle ispezioni
e i contenuti delle verifiche sono stabiliti dai vice commissari con
i provvedimenti di cui all'art. 13, in conformita' a quanto disposto
dall'art. 8 del decreto legislativo n. 123/98;
2. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente
ai vice commissari l'eventuale perdita, successivamente al
provvedimento di concessione, dei requisiti di cui all'art. 3;
3. I vice commissari trasmettono annualmente al Ministero dello
sviluppo economico, direzione generale per gli incentivi alle
imprese, un rapporto sulle attivita' di cui al presente decreto,
fornendo dati e informazioni riguardanti l'avanzamento finanziario e
amministrativo della misura agevolativa, nonche' un prospetto
riportante i dati identificativi delle imprese beneficiarie e
l'importo delle agevolazioni concesse ed erogate.