Art. 10 
 
               Controlli, ispezioni e rapporti annuali 
 
  1.  In  ogni  fase  del  procedimento  i  vice  commissari  possono
effettuare o disporre, anche  a  campione,  appositi  controlli,  sia
documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla  verifica
della corretta fruizione e al mantenimento delle agevolazioni secondo
le modalita' ed entro i limiti  previsti  dal  presente  decreto.  Le
modalita' di estrazione del campione, dei controlli e delle ispezioni
e i contenuti delle verifiche sono stabiliti dai vice commissari  con
i provvedimenti di cui all'art. 13, in conformita' a quanto  disposto
dall'art. 8 del decreto legislativo n. 123/98; 
  2. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente
ai  vice   commissari   l'eventuale   perdita,   successivamente   al
provvedimento di concessione, dei requisiti di cui all'art. 3; 
  3. I vice commissari trasmettono  annualmente  al  Ministero  dello
sviluppo  economico,  direzione  generale  per  gli  incentivi   alle
imprese, un rapporto sulle attivita'  di  cui  al  presente  decreto,
fornendo dati e informazioni riguardanti l'avanzamento finanziario  e
amministrativo  della  misura  agevolativa,  nonche'   un   prospetto
riportante  i  dati  identificativi  delle  imprese  beneficiarie   e
l'importo delle agevolazioni concesse ed erogate.