Art. 11
Revoche
1. Il contributo concesso puo' essere revocato in tutto o in parte
nel caso in cui:
a) venga accertato che l'impresa beneficiaria in qualunque fase
del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti
falsi o contenenti dati non rispondenti a verita';
b) venga accertata l'assenza, all'atto di presentazione della
domanda di cui all'art. 7, dei requisiti di ammissibilita' previsti
all'art. 3;
c) l'impresa beneficiaria cessi la propria attivita' prima del 31
dicembre 2019 ovvero sia oggetto, nel medesimo periodo, di procedure
concorsuali;
d) l'impresa beneficiaria non consenta lo svolgimento dei
controlli di cui all'art. 10;
e) emerga che l'impresa beneficiaria abbia fruito di altre
agevolazioni a fronte dei medesimi costi di produzione.
2. I procedimenti di revoca, a seguito del verificarsi dei casi di
cui al precedente comma 1, vengono avviati, dai vice commissari
secondo quanto disposto dalla legge n. 241/90. I vice commissari
provvedono altresi' alle azioni di recupero nei confronti delle
imprese beneficiarie nelle modalita' previste dall'art. 9, comma 5
del decreto legislativo n. 123/98.
3. In caso di revoca del contributo, l'impresa beneficiaria
restituisce alle gestioni commissariali con versamento sulle
rispettive contabilita' speciali l'importo revocato maggiorato del
tasso d'interesse legale incrementato di cinque punti percentuali.
Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del contributo
fino alla data dell'effettivo versamento alle citate contabilita'
speciali delle somme erogate.