Art. 11 
 
                               Revoche 
 
  1. Il contributo concesso puo' essere revocato in tutto o in  parte
nel caso in cui: 
    a) venga accertato che l'impresa beneficiaria in  qualunque  fase
del procedimento abbia reso  dichiarazioni  mendaci  o  esibito  atti
falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; 
    b) venga accertata l'assenza,  all'atto  di  presentazione  della
domanda di cui all'art. 7, dei requisiti di  ammissibilita'  previsti
all'art. 3; 
    c) l'impresa beneficiaria cessi la propria attivita' prima del 31
dicembre 2019 ovvero sia oggetto, nel medesimo periodo, di  procedure
concorsuali; 
    d)  l'impresa  beneficiaria  non  consenta  lo  svolgimento   dei
controlli di cui all'art. 10; 
    e) emerga  che  l'impresa  beneficiaria  abbia  fruito  di  altre
agevolazioni a fronte dei medesimi costi di produzione. 
  2. I procedimenti di revoca, a seguito del verificarsi dei casi  di
cui al precedente comma  1,  vengono  avviati,  dai  vice  commissari
secondo quanto disposto dalla legge  n.  241/90.  I  vice  commissari
provvedono altresi' alle  azioni  di  recupero  nei  confronti  delle
imprese beneficiarie nelle modalita' previste dall'art.  9,  comma  5
del decreto legislativo n. 123/98. 
  3.  In  caso  di  revoca  del  contributo,  l'impresa  beneficiaria
restituisce  alle  gestioni  commissariali   con   versamento   sulle
rispettive contabilita' speciali l'importo  revocato  maggiorato  del
tasso d'interesse legale incrementato di  cinque  punti  percentuali.
Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del  contributo
fino alla data dell'effettivo  versamento  alle  citate  contabilita'
speciali delle somme erogate.