Art. 12
Disposizioni finanziarie
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse a
valere sullo stanziamento di cui all'art. 20-bis del decreto-legge n.
189/2016. Le risorse di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto
sono trasferite dal pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico alle contabilita' speciali
intestate aivice commissari.
2. Con i provvedimenti di cui all'art. 13 i vice commissari possono
costituire, per singola regione, una o piu' riserve di fondi, di
importo complessivamente non superiore al 50 per cento delle risorse
di competenza di ciascuna regione, in favore delle imprese
beneficiarie operanti in determinati territori o in particolari
settori di attivita' economica, nell'ambito di quelli individuati
all'art. 3, comma 1, lettera d). Tali riserve sono costituite in
funzione di specifiche esigenze rilevate e motivate dai vice
commissari con i provvedimenti di cui all'art. 13;
3. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti
l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione e il
controllo delle agevolazioni, i vice commissari possono avvalersi,
sulla base di apposita convenzione e come previsto dall'art. 19,
comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di societa' in
house, ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Gli oneri per le predette
attivita' di gestione sono posti, nel limite del 2 per cento, a
carico delle risorse di cui all'art. 2, comma 3, assegnate a ciascuna
delle singole regioni. L'ammontare dei contributi erogabili alle
imprese beneficiarie in ogni singola regione e' ridotto dei citati
oneri per le attivita' di gestione.