Art. 13 
 
                  Provvedimenti dei vice commissari 
 
  1. I vice  commissari,  con  propri  provvedimenti  pubblicati  nei
Bollettini Ufficiali regionali entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto,  adottano  le  disposizioni
attuative della misura agevolativa di cui al presente decreto 
  2.  Con  i  provvedimenti  di  cui  al  comma  1  sono,   altresi',
individuati per singola regione  i  termini  di  presentazione  delle
domande di accesso ai contributi di cui al presente decreto. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 11 agosto 2017 
 
                                                     Il Ministro      
                                             dello sviluppo economico 
                                                       Calenda        
         Il Ministro 
dell'economia e delle finanze 
            Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2017 
Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, n. 839