Art. 13
Provvedimenti dei vice commissari
1. I vice commissari, con propri provvedimenti pubblicati nei
Bollettini Ufficiali regionali entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, adottano le disposizioni
attuative della misura agevolativa di cui al presente decreto
2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono, altresi',
individuati per singola regione i termini di presentazione delle
domande di accesso ai contributi di cui al presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 11 agosto 2017
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2017
Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, n. 839