Art. 2 
 
                  Finalita', ambito di applicazione 
               e riparto delle risorse tra le regioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  finalizzate,
esclusivamente,  alla  prosecuzione  dell'attivita'  e  alla  ripresa
produttiva,  a  seguito   degli   eventi   sismici,   delle   imprese
beneficiarie ubicate nei territori delle province; 
  2. Il presente decreto stabilisce i  criteri,  le  procedure  e  le
modalita' di concessione, erogazione e controllo  dei  contributi  di
cui all'art. 20-bis del decreto-legge n. 189/2016; 
  3. Le risorse finanziarie di cui all'art. 20-bis del  decreto-legge
n.  189/2016  sono  ripartite  tra  le  regioni,  nei  limiti   degli
stanziamenti annuali previsti per legge, come di seguito indicato: 
    a) Abruzzo: € 3.300.000,00 per l'anno 2017 ed € 1.300.000,00  per
l'anno 2018, pari al 10% delle risorse stanziate; 
    b) Lazio: € 3.300.000,00 per l'anno 2017 ed  €  1.300.000,00  per
l'anno 2018, pari al 10% delle risorse stanziate; 
    c) Marche: € 20.130.000,00 per l'anno 2017 ed € 7.930.000,00  per
l'anno 2018, pari al 61% delle risorse stanziate; 
    d) Umbria: € 6.270.000,00 per l'anno 2017 ed €  2.470.000,00  per
l'anno 2018, pari al 19% delle risorse stanziate. 
  4. Eventuali successivi rifinanziamenti saranno  ripartiti  tra  le
regioni nelle stesse percentuali di cui al comma 3.