Art. 2
Finalita', ambito di applicazione
e riparto delle risorse tra le regioni
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono finalizzate,
esclusivamente, alla prosecuzione dell'attivita' e alla ripresa
produttiva, a seguito degli eventi sismici, delle imprese
beneficiarie ubicate nei territori delle province;
2. Il presente decreto stabilisce i criteri, le procedure e le
modalita' di concessione, erogazione e controllo dei contributi di
cui all'art. 20-bis del decreto-legge n. 189/2016;
3. Le risorse finanziarie di cui all'art. 20-bis del decreto-legge
n. 189/2016 sono ripartite tra le regioni, nei limiti degli
stanziamenti annuali previsti per legge, come di seguito indicato:
a) Abruzzo: € 3.300.000,00 per l'anno 2017 ed € 1.300.000,00 per
l'anno 2018, pari al 10% delle risorse stanziate;
b) Lazio: € 3.300.000,00 per l'anno 2017 ed € 1.300.000,00 per
l'anno 2018, pari al 10% delle risorse stanziate;
c) Marche: € 20.130.000,00 per l'anno 2017 ed € 7.930.000,00 per
l'anno 2018, pari al 61% delle risorse stanziate;
d) Umbria: € 6.270.000,00 per l'anno 2017 ed € 2.470.000,00 per
l'anno 2018, pari al 19% delle risorse stanziate.
4. Eventuali successivi rifinanziamenti saranno ripartiti tra le
regioni nelle stesse percentuali di cui al comma 3.