Art. 3
Soggetti beneficiari
1. Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di
cui al presente decreto le imprese beneficiarie aventi, alla data di
presentazione della domanda di cui all'art. 7, comma 1, i seguenti
requisiti:
a) per le imprese beneficiarie iscritte al registro delle
imprese: presenza di una o piu' unita' produttive, risultanti dal
registro delle imprese, ubicate in una o piu' delle province;
b) per le imprese beneficiarie non iscritte al registro delle
imprese: luogo dell'esercizio dell'attivita' d'impresa, come
riscontrabile dal certificato di attribuzione della partita IVA, in
una o piu' delle province;
c) operativita' nei territori delle province antecedente al 24
febbraio 2016, fatta eccezione per le imprese beneficiarie della
Provincia di Ancona, che devono risultare operanti nei territori
antecedentemente al 26 aprile 2016, e per le imprese beneficiarie
della Provincia di Pescara, che devono risultare operanti nei
territori antecedentemente al 18 luglio 2016;
d) attivita' economica esercitata:
1) in tutti i settori, fatta eccezione per quelli
dell'agricoltura primaria, della pesca e dell'acquacoltura, in caso
di imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane;
2) nei settori di cui all'allegato 1, in caso di imprese non
iscritte all'albo delle imprese artigiane;
e) riduzione del fatturato non inferiore al 30 per cento.
2. Non possono accedere ai contributi di cui al presente decreto le
imprese che:
a) hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato
in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o
incompatibili dalla commissione europea;
b) sono in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a
procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o
piani asseverati ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera d),
della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art.
182-bis della medesima legge.
3. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere
concesse per attivita' connesse all'esportazione; non possono,
pertanto, essere direttamente collegate ai quantitativi esportati,
alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre
spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione.