Art. 3 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono presentare domanda di ammissione  alle  agevolazioni  di
cui al presente decreto le imprese beneficiarie aventi, alla data  di
presentazione della domanda di cui all'art. 7, comma  1,  i  seguenti
requisiti: 
    a)  per  le  imprese  beneficiarie  iscritte  al  registro  delle
imprese: presenza di una o piu'  unita'  produttive,  risultanti  dal
registro delle imprese, ubicate in una o piu' delle province; 
    b) per le imprese beneficiarie non  iscritte  al  registro  delle
imprese:  luogo   dell'esercizio   dell'attivita'   d'impresa,   come
riscontrabile dal certificato di attribuzione della partita  IVA,  in
una o piu' delle province; 
    c) operativita' nei territori delle province  antecedente  al  24
febbraio 2016, fatta eccezione  per  le  imprese  beneficiarie  della
Provincia di Ancona, che  devono  risultare  operanti  nei  territori
antecedentemente al 26 aprile 2016, e  per  le  imprese  beneficiarie
della  Provincia  di  Pescara,  che  devono  risultare  operanti  nei
territori antecedentemente al 18 luglio 2016; 
    d) attivita' economica esercitata: 
      1)  in  tutti   i   settori,   fatta   eccezione   per   quelli
dell'agricoltura primaria, della pesca e dell'acquacoltura,  in  caso
di imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane; 
      2) nei settori di cui all'allegato 1, in caso  di  imprese  non
iscritte all'albo delle imprese artigiane; 
    e) riduzione del fatturato non inferiore al 30 per cento. 
  2. Non possono accedere ai contributi di cui al presente decreto le
imprese che: 
    a) hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato
in  un  conto  bloccato  gli  aiuti  individuati  quali  illegali   o
incompatibili dalla commissione europea; 
    b) sono in stato di scioglimento o liquidazione  o  sottoposte  a
procedure concorsuali per insolvenza o ad  accordi  stragiudiziali  o
piani asseverati ai sensi dell'art.  67,  terzo  comma,  lettera  d),
della legge fallimentare di cui al regio decreto 16  marzo  1942,  n.
267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai  sensi  dell'art.
182-bis della medesima legge. 
  3. Le agevolazioni di cui al presente decreto  non  possono  essere
concesse  per  attivita'  connesse  all'esportazione;  non   possono,
pertanto, essere direttamente collegate  ai  quantitativi  esportati,
alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad  altre
spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione.