Art. 4 
 
                          Costi ammissibili 
 
  1. I contributi di cui all'art. 5  sono  concessi  a  fronte  della
somma dei costi della produzione sostenuti dalle imprese beneficiarie
negli esercizi 2017 e 2018. 
  2. I costi della produzione di cui al comma 1 sono  ammissibili  al
contributo nel limite massimo del 30 per cento  della  riduzione  del
fatturato. 
  3. Per le imprese beneficiarie  tenute  al  deposito  del  bilancio
d'esercizio nel registro delle imprese, la riduzione del fatturato e'
determinata sulla base dei dati riscontrabili dai bilanci approvati e
depositati. 
  4. Per le imprese beneficiarie non tenute al deposito del bilancio,
la riduzione  del  fatturato  e'  determinata  sulla  base  dei  dati
riscontrabili dalle dichiarazioni dei redditi. 
  5. I costi della produzione sostenuti negli esercizi  2017  e  2018
sono  dichiarati  dall'impresa  beneficiaria   nella   richiesta   di
erogazione di cui all'art. 9, comma 1,  lettera  b),  e,  per  quanto
disposto all'art. 9, comma 5, sono oggetto di verifica  a  consuntivo
da parte  dei  vice  commissari  ai  fini  della  determinazione  del
contributo effettivamente concedibile.