Art. 4
Costi ammissibili
1. I contributi di cui all'art. 5 sono concessi a fronte della
somma dei costi della produzione sostenuti dalle imprese beneficiarie
negli esercizi 2017 e 2018.
2. I costi della produzione di cui al comma 1 sono ammissibili al
contributo nel limite massimo del 30 per cento della riduzione del
fatturato.
3. Per le imprese beneficiarie tenute al deposito del bilancio
d'esercizio nel registro delle imprese, la riduzione del fatturato e'
determinata sulla base dei dati riscontrabili dai bilanci approvati e
depositati.
4. Per le imprese beneficiarie non tenute al deposito del bilancio,
la riduzione del fatturato e' determinata sulla base dei dati
riscontrabili dalle dichiarazioni dei redditi.
5. I costi della produzione sostenuti negli esercizi 2017 e 2018
sono dichiarati dall'impresa beneficiaria nella richiesta di
erogazione di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), e, per quanto
disposto all'art. 9, comma 5, sono oggetto di verifica a consuntivo
da parte dei vice commissari ai fini della determinazione del
contributo effettivamente concedibile.