Art. 5
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nel
rispetto dei massimali in termini di equivalente sovvenzione lordo
(ESL) previsti dal regolamento de minimis.
2. Alle imprese beneficiarie puo' essere concesso un contributo,
cosi' come definito dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n.
123/1998, di importo non superiore:
a) ai costi della produzione, nel limite massimo del 30 per cento
della riduzione del fatturato come previsto all'art. 4, comma 2;
b) a € 50.000,00 per singola impresa beneficiaria; per le imprese
beneficiarie in possesso del rating di legalita', l'importo massimo
del contributo concedibile e' elevato a € 75.000,00.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 del presente
articolo e nel rispetto dei limiti massimi di agevolazione di cui al
comma 2, lettere a) e b), su richiesta dell'impresa beneficiaria, il
contributo e' concesso dai vice commissari ai sensi dell'art. 50 del
Regolamento di esenzione. Per le suddette imprese beneficiarie sono
ammissibili esclusivamente i costi dei danni subiti come conseguenza
diretta degli eventi sismici, valutati da un esperto indipendente,
tramite perizia giurata e asseverata, o da un'impresa di
assicurazione. I danni riconoscibili sono rappresentati
esclusivamente dalla perdita di reddito dovuta alla sospensione
totale o parziale dell'attivita' per un periodo massimo di sei mesi
dalla data in cui si e' verificato l'evento sismico. La perdita di
reddito e' calcolata, per il suddetto periodo, sulla base dei dati
finanziari - utile al lordo di interessi, imposte e tasse, costi di
ammortamento e costi del lavoro - dell'impresa beneficiaria calcolati
come media dei cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il
peggiore risultato finanziario. Il contributo concesso ai sensi
dell'art. 50 del regolamento di esenzione non puo' superare il minor
valore tra il contributo calcolato ai sensi del comma 2 del presente
articolo e il contributo calcolato con le modalita' di cui al
presente comma, fermo restando il divieto di sovracompensazione del
danno subito ed in alternativa ad ogni altra possibile misura
finalizzata al ristoro dei danni subiti in conseguenza degli eventi
sismici oggetto del presente provvedimento. Possono richiedere la
concessione del contributo ai sensi del regolamento di esenzione solo
le imprese beneficiarie che:
a) hanno i requisiti di piccola e media impresa di cui
all'allegato 1 del regolamento di esenzione;
b) sono dotate di unita' produttive ubicate nei comuni;
c) hanno sospeso totalmente o parzialmente l'attivita' in
conseguenza degli eventi sismici.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n.
123/1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni di
cui al presente decreto esclusivamente nei limiti delle
disponibilita' finanziarie. I vice commissari comunicano, mediante
avvisi pubblicati nel rispettivo Bollettino Ufficiale regionale,
l'avvenuto esaurimento delle risorse.