Art. 5 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente  decreto  sono  concesse  nel
rispetto dei massimali in termini di  equivalente  sovvenzione  lordo
(ESL) previsti dal regolamento de minimis. 
  2. Alle imprese beneficiarie puo' essere  concesso  un  contributo,
cosi' come definito dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo  n.
123/1998, di importo non superiore: 
    a) ai costi della produzione, nel limite massimo del 30 per cento
della riduzione del fatturato come previsto all'art. 4, comma 2; 
    b) a € 50.000,00 per singola impresa beneficiaria; per le imprese
beneficiarie in possesso del rating di legalita',  l'importo  massimo
del contributo concedibile e' elevato a € 75.000,00. 
  3. In alternativa a  quanto  previsto  dal  comma  1  del  presente
articolo e nel rispetto dei limiti massimi di agevolazione di cui  al
comma 2, lettere a) e b), su richiesta dell'impresa beneficiaria,  il
contributo e' concesso dai vice commissari ai sensi dell'art. 50  del
Regolamento di esenzione. Per le suddette imprese  beneficiarie  sono
ammissibili esclusivamente i costi dei danni subiti come  conseguenza
diretta degli eventi sismici, valutati da  un  esperto  indipendente,
tramite  perizia  giurata  e   asseverata,   o   da   un'impresa   di
assicurazione.   I    danni    riconoscibili    sono    rappresentati
esclusivamente dalla  perdita  di  reddito  dovuta  alla  sospensione
totale o parziale dell'attivita' per un periodo massimo di  sei  mesi
dalla data in cui si e' verificato l'evento sismico.  La  perdita  di
reddito e' calcolata, per il suddetto periodo, sulla  base  dei  dati
finanziari - utile al lordo di interessi, imposte e tasse,  costi  di
ammortamento e costi del lavoro - dell'impresa beneficiaria calcolati
come media dei cinque anni precedenti, escludendo il  migliore  e  il
peggiore risultato  finanziario.  Il  contributo  concesso  ai  sensi
dell'art. 50 del regolamento di esenzione non puo' superare il  minor
valore tra il contributo calcolato ai sensi del comma 2 del  presente
articolo e il  contributo  calcolato  con  le  modalita'  di  cui  al
presente comma, fermo restando il divieto di  sovracompensazione  del
danno subito  ed  in  alternativa  ad  ogni  altra  possibile  misura
finalizzata al ristoro dei danni subiti in conseguenza  degli  eventi
sismici oggetto del presente  provvedimento.  Possono  richiedere  la
concessione del contributo ai sensi del regolamento di esenzione solo
le imprese beneficiarie che: 
    a)  hanno  i  requisiti  di  piccola  e  media  impresa  di   cui
all'allegato 1 del regolamento di esenzione; 
    b) sono dotate di unita' produttive ubicate nei comuni; 
    c)  hanno  sospeso  totalmente  o  parzialmente  l'attivita'   in
conseguenza degli eventi sismici. 
  4. Ai sensi dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.
123/1998, i soggetti interessati hanno diritto alle  agevolazioni  di
cui   al   presente   decreto   esclusivamente   nei   limiti   delle
disponibilita' finanziarie. I vice  commissari  comunicano,  mediante
avvisi pubblicati  nel  rispettivo  Bollettino  Ufficiale  regionale,
l'avvenuto esaurimento delle risorse.