Art. 7
Modalita' di presentazione della domanda
e procedure per la concessione del contributo
1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 5,
commi 1 e 2, le imprese beneficiarie presentano la domanda ai vice
commissari, redatta secondo gli schemi definiti con i provvedimenti
di cui all'art. 13.
2. Il modulo di domanda comprende una DSAN attestante il possesso
dei requisiti di cui all'art. 3, l'ammontare della riduzione del
fatturato e l'importo dei costi di produzione a fronte dei quali e'
richiesto il contributo. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, la
sottoscrizione di dichiarazioni parziali o incomplete e l'assenza,
anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste dai vice
commissari sono motivi ostativi alla concessione del contributo. In
caso di richiesta di integrazione documentale o di chiarimenti da
parte dei vice commissari, l'impresa beneficiaria deve inviare la
risposta entro trenta giorni dalla richiesta medesima;
3. A valere sul presente decreto, ciascuna impresa beneficiaria
puo' presentare, entro i limiti di cui all'art. 5, una sola domanda
di agevolazione riferita a una o piu' unita' produttive ubicate nei
territori di cui all'art. 3, comma 1, lettera c);
4. I contributi di cui al presente decreto sono concessi sulla base
di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto
stabilito dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998.
5. Le domande di contributo sono istruite dai vice commissari
secondo l'ordine cronologico di presentazione. In caso di domande
pervenute incomplete rileva, per l'ordine cronologico di concessione,
la data di completamento della documentazione richiesta dai vice
commissari all'impresa beneficiaria di cui al comma 2;
6. In alternativa alla procedura a sportello di cui ai commi 4 e 5
del presente articolo, i vice commissari, nel rispetto dei limiti e
delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto,
possono concedere i contributi alle imprese beneficiarie sulla base
della procedura valutativa con procedimento a graduatoria di cui
all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998. I
provvedimenti di cui all'art. 13 del presente decreto regolano i
termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La
graduatoria delle domande di contributo e' redatta in ordine
decrescente sulla base dell'entita' della riduzione del fatturato
subita dalle imprese beneficiarie.
7. Nel caso in cui in sede di istruttoria siano ravvisati motivi di
non ammissibilita' o di esclusione delle domande presentate, le
imprese beneficiarie ricevono dai vice commissari formale
comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della
legge n. 241/1990.