Art. 9 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1. L'erogazione del contributo di cui all'art.  5,  commi  1  e  2,
avviene in due quote: 
    a) la prima quota, di importo pari al 70 per cento del contributo
complessivamente concesso, e' versata dai vice commissari all'impresa
beneficiaria, senza ulteriore richiesta, entro  trenta  giorni  dalla
data del provvedimento di concessione di cui all'art. 8; 
    b) la seconda quota, di importo pari al restante 30 per cento del
contributo complessivamente concesso, e' erogata dai vice  commissari
all'impresa  beneficiaria  entro  trenta   giorni   dalla   data   di
presentazione della richiesta di  erogazione  da  parte  dall'impresa
beneficiaria stessa. 
  2. La richiesta di erogazione della seconda quota di contributo  e'
presentata  dall'impresa  beneficiaria  ai  vice   commissari   entro
sessanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018  o
della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo; 
  3. Alla richiesta di erogazione l'impresa  beneficiaria  allega  il
bilancio approvato, qualora non ancora depositato presso il  registro
delle imprese; 
  4. Le imprese beneficiarie non  tenute  al  deposito  del  bilancio
allegano  la  dichiarazione  dei  redditi  e  l'eventuale   ulteriore
documentazione richiesta dai vice commissari con i  provvedimenti  di
cui all'art. 13; 
  5. I vice commissari, ai fini dell'erogazione della  seconda  quota
di   contributo,   verificano   il   permanere   dei   requisiti   di
ammissibilita' di cui  all'art.  3,  effettuano  l'istruttoria  della
richiesta  di  erogazione  e  accertano  l'importo  dei  costi  della
produzione effettivamente sostenuti dall'impresa  beneficiaria  negli
esercizi 2017 e 2018; 
  6. In caso di esito  positivo  dell'attivita'  istruttoria,  tenuto
conto di quanto previsto all'art. 5, i  vice  commissari  provvedono,
nei  limiti  di  importo  del  contributo   concesso,   all'eventuale
rideterminazione  del   contributo   concedibile   e   all'erogazione
all'impresa beneficiaria delle somme dovute; 
  7. Ai  fini  dell'erogazione  del  contributo,  i  vice  commissari
provvedono ad  accertare  la  regolarita'  contributiva  dell'impresa
beneficiaria mediante l'acquisizione  del  DURC  e  ad  espletare  le
verifiche di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.