Art. 9
Erogazione del contributo
1. L'erogazione del contributo di cui all'art. 5, commi 1 e 2,
avviene in due quote:
a) la prima quota, di importo pari al 70 per cento del contributo
complessivamente concesso, e' versata dai vice commissari all'impresa
beneficiaria, senza ulteriore richiesta, entro trenta giorni dalla
data del provvedimento di concessione di cui all'art. 8;
b) la seconda quota, di importo pari al restante 30 per cento del
contributo complessivamente concesso, e' erogata dai vice commissari
all'impresa beneficiaria entro trenta giorni dalla data di
presentazione della richiesta di erogazione da parte dall'impresa
beneficiaria stessa.
2. La richiesta di erogazione della seconda quota di contributo e'
presentata dall'impresa beneficiaria ai vice commissari entro
sessanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018 o
della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo;
3. Alla richiesta di erogazione l'impresa beneficiaria allega il
bilancio approvato, qualora non ancora depositato presso il registro
delle imprese;
4. Le imprese beneficiarie non tenute al deposito del bilancio
allegano la dichiarazione dei redditi e l'eventuale ulteriore
documentazione richiesta dai vice commissari con i provvedimenti di
cui all'art. 13;
5. I vice commissari, ai fini dell'erogazione della seconda quota
di contributo, verificano il permanere dei requisiti di
ammissibilita' di cui all'art. 3, effettuano l'istruttoria della
richiesta di erogazione e accertano l'importo dei costi della
produzione effettivamente sostenuti dall'impresa beneficiaria negli
esercizi 2017 e 2018;
6. In caso di esito positivo dell'attivita' istruttoria, tenuto
conto di quanto previsto all'art. 5, i vice commissari provvedono,
nei limiti di importo del contributo concesso, all'eventuale
rideterminazione del contributo concedibile e all'erogazione
all'impresa beneficiaria delle somme dovute;
7. Ai fini dell'erogazione del contributo, i vice commissari
provvedono ad accertare la regolarita' contributiva dell'impresa
beneficiaria mediante l'acquisizione del DURC e ad espletare le
verifiche di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.