Art. 2 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative
d'urgenza necessarie a fronteggiare la  crisi  di  approvvigionamento
idropotabile di cui alla presente ordinanza si provvede,  cosi'  come
stabilito nella delibera del Consiglio  dei  ministri  del  7  agosto
2017, nel limite di euro 6.000.000,00. 
  2. Per l'espletamento degli interventi di cui all'art. 1, comma  4,
e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata
al Commissario delegato. 
  3. La Regione Umbria e' autorizzata a trasferire sulla contabilita'
speciale di cui al comma 2 eventuali  ulteriori  risorse  finanziarie
finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna,  la
cui quantificazione deve essere effettuata entro dieci  giorni  dalla
data di adozione della presente ordinanza. 
  4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza  delle
risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare. 
  5. Il Commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare  ai  sensi
dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24  febbraio  1992,  n.  225  e
successive modificazioni e integrazioni.