Art. 3 
 
Disposizioni finalizzate all'accelerazione dei procedimenti  connessi
  all'espletamento degli interventi urgenti 
 
  1. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti, indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  ed,  ove  occorra,
costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. 
  2. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di  cui  al
comma 1, il Commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei  soggetti
attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le  eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti, alla redazione dello  stato  di
consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli  anche
con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di
occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento. 
  3. Il Commissario delegato provvede all'approvazione  dei  progetti
delle opere da realizzare, ricorrendo, ove necessario,  a  conferenze
dei servizi, da indire entro  sette  giorni  dall'acquisizione  della
disponibilita' degli stessi  progetti.  Qualora  alla  conferenza  di
servizi il  rappresentante  di  un'amministrazione  invitata  risulti
assente,  o  non  dotato  di  idoneo  potere  di  rappresentanza,  la
conferenza  e'  comunque  legittimata  a  deliberare.   Il   dissenso
manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere  motivato  e
recare,  a  pena  di  inammissibilita',  le  specifiche   indicazioni
progettuali necessarie al fine  dell'assenso.  In  caso  di  motivato
dissenso  espresso  da  un'amministrazione   preposta   alla   tutela
ambientale,   paesaggistico   -    territoriale,    del    patrimonio
storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della  pubblica
incolumita', la determinazione e'  subordinata,  in  deroga  all'art.
14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  all'assenso
del Ministero competente che si pronuncia entro  sette  giorni  dalla
richiesta. 
  4. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi,  che
si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza
di servizi di cui al  comma  precedente,  devono  essere  resi  dalle
amministrazioni competenti entro quindici giorni dalla  richiesta  e,
qualora  entro  tale   termine   non   siano   resi,   si   intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.