IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14  luglio
1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»; 
  Visto l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale
attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  105
del   27   febbraio   2013   recante   le    disposizioni    relative
all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  143
del  17  luglio  2017  recante  adeguamento  dell'organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,  a  norma
dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.
177; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  18
febbraio 2014 con  il  quale  il  dott.  Riccardo  Rigillo  e'  stato
nominato direttore generale  della  Direzione  generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura; 
  Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole alimentari  e
forestali 12 gennaio 1995, n.  44,  concernente  l'affidamento  della
gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi  ai  consorzi
di gestione ai fini di un razionale prelievo della risorsa  e  di  un
incremento della stessa; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole 1° dicembre
1998, n. 515, avente ad oggetto il  «Regolamento  recante  disciplina
dell'attivita' dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi»; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
11 febbraio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni,  recante
la  disciplina  della  pesca  dei  fasolari  e  delle   vongole   nei
Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
22 dicembre 2000, recante la disciplina  della  pesca  dei  molluschi
bivalvi; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
5 luglio 2002 che reca modifiche  alla  disciplina  della  pesca  dei
molluschi bivalvi nei Compartimenti marittimi di Monfalcone,  Venezia
e Chioggia; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  2371/2002  del  Consiglio  del  20
dicembre  2002,  relativo  alla  conservazione  e  allo  sfruttamento
sostenibile delle risorse  della  pesca  nell'ambito  della  politica
comune della pesca; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo  alla
«Attuazione della legge 7 marzo 2003, n.  38,  in  materia  di  pesca
marittima»; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  recante
«Modernizzazione del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  concernente  le
misure per il riassetto della normativa in  materia  di  pesca  e  di
acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4  giugno  2010,
n. 96; 
  Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161 recante le disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013-bis; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio  del  21
dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, nel quale
si da' atto della  necessita'  di  creare  un  contesto  efficace  di
gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilita'  tra
la Comunita' e gli Stati membri; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime  di
controllo comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della
politica comune della pesca; 
  Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2015 recante l'Adozione del
Piano di gestione Nazionale per le attivita' di pesca con il  sistema
draghe idrauliche e rastrelli da natante; 
  Visto il decreto ministeriale 27 dicembre  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio  2017  relativo  all'adozione
del Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola
(Chamelea gallina); 
  Visto il decreto ministeriale 12  gennaio  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   23   del   28   gennaio   2017,   recante
l'autorizzazione di pesca ai fini della cattura dei cannolicchi entro
le 0,3 miglia dalla costa; 
  Visto  il  decreto  ministeriale   26   settembre   2017,   recante
l'Autorizzazione  per  la  pesca  della  risorsa  vongola   (Chamelea
gallina) entro le 0,3 miglia dalla costa limitatamente ad alcune aree
dei Compartimenti marittimi di Monfalcone e Venezia; 
  Considerata l'esigenza di adottare misure  idonee  a  garantire  un
corretto equilibrio tra capacita' di prelievo e quantita' di  risorse
disponibili; 
  Considerato   che   l'affidamento   ai   consorzi    di    gestione
dell'attivita' di pesca dei molluschi  bivalvi  ha,  quale  obiettivo
primario,   la   tutela    dei    molluschi    medesimi    attraverso
l'individuazione  e  l'adozione  di  concrete   iniziative   per   la
salvaguardia di tale risorsa; 
  Considerato che la tutela e la  gestione  della  risorsa  molluschi
bivalvi sono finalizzate ad assicurare l'esercizio responsabile della
pesca per il raggiungimento di un punto di equilibrio tra  lo  sforzo
di pesca e le reali capacita' produttive del mare, nonche' volte alla
salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema marino; 
  Considerata la necessita' di adempiere ai disposti delle  fasi  del
Piano nazionale di gestione dei rigetti  degli  stock  della  vongola
(Chamelea gallina); 
  Tenuto conto che in virtu'  degli  adempimenti  previsti  dal  gia'
citato Piano nazionale di gestione  dei  rigetti  degli  stock  della
vongola  (Chamelea  gallina)  sono  adottate  misure  riguardanti  la
riduzione dello sforzo di pesca e delle misure di controllo; 
  Tenuto conto che in  relazione  all'individuazione  delle  aree  di
restocking, le aree di pesca dei Compartimenti marittimi di Venezia e
Chioggia sono limitate e dislocate in vari  spazi  e  questo  provoca
variazioni di orario dell'uscita dei natanti dai rispettivi porti per
raggiungere le aree di pesca; 
  Tenuto conto della rilevanza che assumono, nell'ambito delle misure
di controllo, l'orario di uscita dai porti, l'inizio delle  attivita'
di pesca e lo sbarco del prodotto pescato; 
  Considerato che la regolamentazione delle suddette misure tecniche,
nonche' la modifica dei punti sbarco  autorizzati  rientrano  tra  le
ipotesi di proposta che ciascun consorzio puo' avanzare al  Ministero
o al Capo del Compartimento marittimo di appartenenza; 
  Ritenuto opportuno aderire alla proposta  formulata  congiuntamente
dai Consorzi di Venezia e Chioggia con note del 24 agosto 2017  e  29
settembre  2017,  finalizzate  a  semplificare   e   velocizzare   la
regolamentazione delle attivita'  di  gestione,  tutela  e  controllo
della  pesca  dei  molluschi  bivalvi  nell'ambito   dei   rispettivi
Compartimenti marittimi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto ministeriale 5 luglio 2002 e'
abrogato unitamente al disposto di cui al comma 2  dell'art.  10  del
decreto ministeriale 11 febbraio 2000.