Art. 2 
 
  1. Fermi restando i disposti dell'art. 5 del  decreto  ministeriale
22 dicembre  2000,  le  proposte  delle  misure  ritenute  idonee  ad
assicurare la gestione razionale delle risorse da parte dei  Consorzi
di gestione della pesca dei molluschi bivalvi di Venezia e  Chioggia,
e' limitata alla pesca delle vongole (Chamelea gallina). 
  2. In relazione alle continue modifiche degli areali  di  pesca,  i
Consorzi per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi di Venezia
e  Chioggia  possono  proporre   ai   Comandanti   delle   rispettive
Capitanerie  di  Porto,  i  periodi  di  tempo  per  lo   svolgimento
dell'attivita' di nonche' integrazioni, sostituzioni e  modificazioni
ai punti sbarco autorizzati. 
  3. Le proposte avanzate dai Consorzi di Venezia e Chioggia  saranno
recepite dalle  rispettive  Capitanerie  di  Porto  e  rese  efficaci
mediante l'emanazione di una apposita ordinanza. 
  Il presente decreto, pubblicato mediante affissione  presso  l'albo
della Capitaneria di  porto  di  Venezia  e  Chioggia,  e'  divulgato
attraverso il sito internet del Ministero delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali,  entra  in  vigore  in  data  odierna  ed  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 9 ottobre 2017 
 
                                       Il direttore generale: Rigillo