Art. 2 1. Fermi restando i disposti dell'art. 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, le proposte delle misure ritenute idonee ad assicurare la gestione razionale delle risorse da parte dei Consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi di Venezia e Chioggia, e' limitata alla pesca delle vongole (Chamelea gallina). 2. In relazione alle continue modifiche degli areali di pesca, i Consorzi per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi di Venezia e Chioggia possono proporre ai Comandanti delle rispettive Capitanerie di Porto, i periodi di tempo per lo svolgimento dell'attivita' di nonche' integrazioni, sostituzioni e modificazioni ai punti sbarco autorizzati. 3. Le proposte avanzate dai Consorzi di Venezia e Chioggia saranno recepite dalle rispettive Capitanerie di Porto e rese efficaci mediante l'emanazione di una apposita ordinanza. Il presente decreto, pubblicato mediante affissione presso l'albo della Capitaneria di porto di Venezia e Chioggia, e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 ottobre 2017 Il direttore generale: Rigillo