Art. 2 Disponibilita' finanziarie ulteriori 1. Le eventuali ulteriori disponibilita' finanziarie come anche le donazioni, legati ed erogazioni liberali di derrate alimentari, beni strumentali e servizi, pervenute al Fondo successivamente alla data del presente decreto, sono utilizzate ai sensi del decreto 17 dicembre 2012, integrando prioritariamente le necessita' espresse dalle organizzazioni caritatevoli presenti al Tavolo permanente di coordinamento.