Art. 2 
 
                Disponibilita' finanziarie ulteriori 
 
  1. Le eventuali ulteriori disponibilita' finanziarie come anche  le
donazioni, legati ed erogazioni liberali di derrate alimentari,  beni
strumentali e servizi, pervenute al Fondo successivamente  alla  data
del presente  decreto,  sono  utilizzate  ai  sensi  del  decreto  17
dicembre 2012, integrando  prioritariamente  le  necessita'  espresse
dalle organizzazioni caritatevoli presenti al  Tavolo  permanente  di
coordinamento.