IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 2188 del codice civile; 
  Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  dicembre  1995,
n. 581, recante attuazione del predetto art. 8; 
  Visti gli articoli 18 e 31 della legge 24 novembre  2000,  n.  340,
legge di semplificazione 1999; 
  Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818, come modificata, in ultimo,
dall'art. 23 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
  Visto l'art. 23, comma 1, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, ai sensi del quale le societa' di mutuo  soccorso  di  cui  alla
legge 15 aprile 1886, n. 3818,  sono  iscritte  nella  sezione  delle
imprese sociali presso il registro delle imprese  secondo  criteri  e
modalita' stabiliti  con  un  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico; 
  Visto il decreto emanato da questo Ministero in data 6 marzo  2013,
in attuazione della  disposizione  richiamata  al  visto  precedente,
recante indicazioni per l'iscrizione delle societa' di mutuo soccorso
nella sezione  del  registro  delle  imprese  relativa  alle  imprese
sociali  e  nella   apposita   sezione   dell'albo   delle   societa'
cooperative; 
  Visto l'art. 44, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, secondo cui in deroga all'art. 23, comma 1, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni,  dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, non sono soggette  all'obbligo  di  iscrizione
nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle  imprese
le societa' di mutuo  soccorso  che  hanno  un  versamento  annuo  di
contributi  associativi  non  superiore  a  50.000  euro  e  che  non
gestiscono fondi sanitari integrativi; 
  Visto il  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  112,  recante
revisione della disciplina in materia  di  impresa  sociale,  che  ha
provveduto ad abrogare, all'art. 19, il decreto legislativo 24  marzo
2006, n. 155; 
  Ritenuto  opportuno  introdurre   modifiche   al   citato   decreto
ministeriale 6 marzo 2013, al fine  di  sostituire  i  richiami,  ivi
contenuti, all'abrogato decreto legislativo 24 marzo  2006,  n.  155,
con quelli al sopravvenuto decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112; 
  Ritenuto  opportuno,  altresi',  introdurre  una  disposizione   di
raccordo del citato decreto ministeriale  6  marzo  2013  con  quanto
previsto dal richiamato art. 44, comma 2, del decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117; 
  Ritenuto  opportuno,  infine,  introdurre  modifiche  al   ripetuto
decreto ministeriale  6  marzo  2013,  al  fine  di  semplificare  la
procedura  ivi  prevista  all'art.  2,  comma  2,  lettera  b),   per
l'iscrizione nel registro delle imprese  dell'organo  amministrativo,
in analogia con quanto previsto per le  societa'  di  capitali  e  le
societa' cooperative; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche al decreto ministeriale 6 marzo 2013 
 
  1. Al decreto ministeriale 6 marzo 2013 sono apportate le  seguenti
modifiche: 
    a)  all'art.  1,  le  parole  «di  cui  all'art.  5  del  decreto
legislativo 24 marzo 2006, n. 155» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112»; 
    b) all'art. 2, comma 2, lettera b), le  parole  «la  delibera  di
nomina» sono sostituite dalle seguenti: «la nomina»; 
    c) all'art. 2 e' aggiunto, dopo il comma 4,  il  seguente  comma:
«5. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si  applicano  alle
societa' di mutuo soccorso per cui ricorrono le  condizioni  indicate
nell'art. 44, comma 2, del decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.
117»; 
    d) all'art. 3, comma 1, le parole «secondo le modalita'  indicate
all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006,  n.  155»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «secondo  le  modalita'  indicate
all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112».