Art. 2 Procedimento per la concessione del contributo a favore dei quotidiani all'estero 1. Le imprese editrici di quotidiani editi e diffusi all'estero presentano le domande di ammissione al contributo, corredate della documentazione di cui al comma 2, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, all'ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente per il luogo della sede legale dell'editore che, verificatane la completezza, le trasmette entro il 28 febbraio al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le imprese editrici di quotidiani editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero presentano le domande e la documentazione di cui al comma 2, entro il 31 gennaio, direttamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Le domande presentate al competente ufficio consolare ovvero al Dipartimento oltre il termine del 31 gennaio si considerano inammissibili. 2. Ai fini dell'erogazione della rata di anticipo di cui all'art. 11, comma 2 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, la domanda e' corredata dei seguenti documenti istruttori: a) atto costitutivo; b) statuto vigente recante la clausola di divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante, attestante: 1) il numero dei dipendenti con l'indicazione del numero dei giornalisti, della tipologia di contratto di assunzione e relativa durata; 2) il regolare adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di lavoro e previdenza vigente nel Paese dove ha luogo la prestazione lavorativa del personale dipendente; 3) l'anzianita' di costituzione dell'impresa e di edizione della testata; 4) la periodicita' e il numero di uscite effettuate nell'anno; in caso di domanda di ammissione al contributo presentata per la prima volta, anche il numero di uscite riferite alle due annualita' precedenti a quella del contributo; 5) per le imprese che editano in Italia i quotidiani diffusi all'estero, le iscrizioni al registro delle imprese presso la Camera di commercio e al registro degli operatori della comunicazione presso l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 6) per l'edizione digitale della testata, la data di inizio, la corrispondenza del numero degli articoli pubblicati e dei contenuti informativi, con i relativi aggiornamenti, a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 70 del 2017, le modalita' di accesso alla testata e le credenziali per la consultazione dell'archivio, il prezzo di vendita della copia digitale singola o in abbonamento, ove previsto; 7) la proprieta' della testata per la quale si richiede il contributo ovvero l'affitto della stessa nei casi previsti dall'art. 5, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 70 del 2017; 8) l'insussistenza di situazioni di collegamento o controllo con altre imprese ovvero, nel caso di esistenza di collegamenti con altre imprese, la dichiarazione rilasciata dai legali rappresentanti delle societa' controllanti o collegate attestante che le stesse non hanno presentato domanda di contributo per l'anno di riferimento; 9) l'adozione di misure idonee a contrastare forme di pubblicita' lesiva dell'immagine e del corpo della donna; d) un campione di numeri della testata edita nell'anno di riferimento del contributo; e) la dichiarazione del competente capo dell'ufficio consolare italiano di prima categoria che attesti che la testata e' diffusa presso la comunita' italiana presente nel Paese di riferimento e riveste interesse per la stessa; f) il parere reso ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera h) della legge 23 ottobre 2003, n. 286, dal Comitato degli italiani all'estero della circoscrizione consolare di riferimento. 3. Entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, le imprese editrici richiedenti il contributo producono, a pena di decadenza, la seguente ulteriore documentazione: a) bilancio di esercizio corredato degli annessi verbali e relazioni, redatto secondo la normativa vigente nel Paese in cui ha sede l'impresa editrice; b) prospetto analitico, certificato da una societa' di revisione abilitata secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa editrice, dei costi connessi alla produzione della testata per la quale si richiede il contributo, con l'indicazione degli strumenti di pagamento; c) prospetto analitico, certificato secondo le modalita' indicate alla lettera b), dei dati concernenti le copie distribuite e vendute per singolo canale di distribuzione e luogo di diffusione, con l'indicazione dell'effettivo prezzo di vendita della testata; d) prospetto dei ricavi, certificato dai soggetti di cui alla lettera b), comprensivi degli introiti derivanti dalle vendite della testata per la quale si richiede il contributo e dalla pubblicita', nonche' del contributo risultante dal bilancio di esercizio; e) prospetto analitico, certificato dai soggetti di cui alla lettera b), dei dati concernenti l'edizione in formato digitale, con l'indicazione del numero di utenti unici mensili, dei costi connessi alla produzione della testata, delle copie digitali vendute su base annua, singolarmente o in abbonamento, e della diffusione. 4. Il procedimento per la concessione del contributo si conclude entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.