Art. 3 
 
Procedimento per la concessione del contributo a favore dei periodici
                         diffusi all'estero 
 
  1. Le imprese editrici di  periodici  editi  e  diffusi  all'estero
presentano le domande di ammissione al  contributo,  corredate  dalla
documentazione di cui  al  comma  2,  entro  il  31  marzo  dell'anno
successivo  a  quello  di  riferimento  del  contributo,  all'ufficio
consolare italiano di prima categoria territorialmente competente per
il  luogo  della  sede  legale  dell'editore  che,  verificatane   la
completezza, le trasmette entro il  30  aprile  al  Dipartimento  per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri. Le imprese editrici di periodici editi in Italia e  diffusi
prevalentemente all'estero presentano le domande, entro il 31  marzo,
direttamente al Dipartimento per l'informazione  e  l'editoria  della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  Le  domande  presentate  al
competente ufficio consolare ovvero al Dipartimento oltre il  termine
del 31 marzo, si considerano inammissibili. 
  2. Contestualmente alla domanda deve essere  prodotta  la  seguente
documentazione istruttoria: 
    a) atto costitutivo; 
    b)  statuto  vigente  recante   la   clausola   di   divieto   di
distribuzione  degli  utili   nell'esercizio   di   riscossione   dei
contributi e negli otto anni successivi; 
    c) dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta',  redatta  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante, attestante: 
      1) l'anzianita' di  costituzione  dell'impresa  e  di  edizione
della testata; 
      2) per le imprese che editano in  Italia  i  periodici  diffusi
all'estero, il regolare adempimento  degli  obblighi  previsti  dalla
normativa in materia di lavoro e previdenza; 
      3) l'insussistenza di situazioni di  collegamento  o  controllo
con altre imprese  richiedenti  i  contributi  ovvero,  nel  caso  di
esistenza di collegamenti con altre  imprese,  la  dichiarazione  che
queste ultime non abbiano presentato domanda di contributo per l'anno
di riferimento; 
      4) per le imprese che editano in  Italia  i  periodici  diffusi
all'estero, la proprieta' della testata per la quale si  richiede  il
contributo ovvero l'affitto della stessa nei casi previsti  dall'art.
5, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 70 del 2017; 
      5) la periodicita' e il numero di uscite effettuate nell'anno; 
      6) per le imprese che editano in  Italia  i  periodici  diffusi
all'estero, le iscrizioni al registro delle imprese presso la  Camera
di commercio e al registro degli operatori della comunicazione presso
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
      7) per l'edizione  digitale  della  testata  in  parallelo  con
l'edizione cartacea, la data di inizio, la corrispondenza del  numero
degli articoli pubblicati e dei contenuti informativi, con i relativi
aggiornamenti, a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lettera b) del
decreto legislativo n. 70 del 2017,  le  modalita'  di  accesso  alla
testata  e  le  credenziali  per  la   consultazione   dell'archivio,
l'eventuale prezzo di vendita  della  copia  digitale  singola  o  in
abbonamento; 
      8)  l'adozione  di  misure  idonee  a  contrastare   forme   di
pubblicita' lesiva dell'immagine e del corpo della donna; 
    d) prospetto analitico dei costi connessi alla  produzione  della
testata, certificato da una societa' di revisione  abilitata  secondo
la normativa  dello  Stato  in  cui  ha  sede  l'impresa  editrice  o
corredato da fatture, munite di quietanza di pagamento,  e  da  altra
documentazione idonea a comprovare le voci di costo di  cui  all'art.
22, comma 3; 
    e) prospetto dei dati concernenti le copie distribuite e  vendute
per  singolo  canale  di  distribuzione  e   luogo   di   diffusione,
certificato dai soggetti di  cui  alla  lettera  d)  o  corredato  da
fatture munite di quietanza di pagamento e  da  altra  documentazione
idonea a comprovare le voci di costo di cui all'art. 22, comma 3; 
    f) prospetto delle copie digitali  vendute,  singolarmente  o  in
abbonamento, su base annua  certificato  dai  soggetti  di  cui  alla
lettera d) o corredato da fatture e  altra  documentazione  idonea  a
comprovare tali dati; 
    g) un  campione  di  numeri  della  testata  edita  nell'anno  di
riferimento del contributo; 
    h)  dichiarazione  del  competente  capo  dell'ufficio  consolare
italiano di prima categoria che attesti la diffusione  della  testata
presso la comunita' italiana presente nel Paese di riferimento  e  la
rilevanza della  sua  funzione  informativa  per  la  promozione  del
sistema Paese e della lingua e cultura italiana all'estero; 
    i) parere reso ai sensi dell'art. 2, comma 4,  lettera  h)  della
legge 23 ottobre 2003, n. 286, dal Comitato degli italiani all'estero
della circoscrizione consolare di riferimento. 
  3.  Il  Dipartimento   per   l'informazione   e   l'editoria   cura
l'istruttoria per l'ammissione al  contributo  con  il  supporto  del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  4. Il procedimento per la concessione del  contributo  si  conclude
entro il termine del 31  ottobre  dell'anno  in  cui  la  domanda  e'
presentata.