Art. 3 Procedimento per la concessione del contributo a favore dei periodici diffusi all'estero 1. Le imprese editrici di periodici editi e diffusi all'estero presentano le domande di ammissione al contributo, corredate dalla documentazione di cui al comma 2, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, all'ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente per il luogo della sede legale dell'editore che, verificatane la completezza, le trasmette entro il 30 aprile al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le imprese editrici di periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero presentano le domande, entro il 31 marzo, direttamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le domande presentate al competente ufficio consolare ovvero al Dipartimento oltre il termine del 31 marzo, si considerano inammissibili. 2. Contestualmente alla domanda deve essere prodotta la seguente documentazione istruttoria: a) atto costitutivo; b) statuto vigente recante la clausola di divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante, attestante: 1) l'anzianita' di costituzione dell'impresa e di edizione della testata; 2) per le imprese che editano in Italia i periodici diffusi all'estero, il regolare adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di lavoro e previdenza; 3) l'insussistenza di situazioni di collegamento o controllo con altre imprese richiedenti i contributi ovvero, nel caso di esistenza di collegamenti con altre imprese, la dichiarazione che queste ultime non abbiano presentato domanda di contributo per l'anno di riferimento; 4) per le imprese che editano in Italia i periodici diffusi all'estero, la proprieta' della testata per la quale si richiede il contributo ovvero l'affitto della stessa nei casi previsti dall'art. 5, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 70 del 2017; 5) la periodicita' e il numero di uscite effettuate nell'anno; 6) per le imprese che editano in Italia i periodici diffusi all'estero, le iscrizioni al registro delle imprese presso la Camera di commercio e al registro degli operatori della comunicazione presso l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 7) per l'edizione digitale della testata in parallelo con l'edizione cartacea, la data di inizio, la corrispondenza del numero degli articoli pubblicati e dei contenuti informativi, con i relativi aggiornamenti, a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 70 del 2017, le modalita' di accesso alla testata e le credenziali per la consultazione dell'archivio, l'eventuale prezzo di vendita della copia digitale singola o in abbonamento; 8) l'adozione di misure idonee a contrastare forme di pubblicita' lesiva dell'immagine e del corpo della donna; d) prospetto analitico dei costi connessi alla produzione della testata, certificato da una societa' di revisione abilitata secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa editrice o corredato da fatture, munite di quietanza di pagamento, e da altra documentazione idonea a comprovare le voci di costo di cui all'art. 22, comma 3; e) prospetto dei dati concernenti le copie distribuite e vendute per singolo canale di distribuzione e luogo di diffusione, certificato dai soggetti di cui alla lettera d) o corredato da fatture munite di quietanza di pagamento e da altra documentazione idonea a comprovare le voci di costo di cui all'art. 22, comma 3; f) prospetto delle copie digitali vendute, singolarmente o in abbonamento, su base annua certificato dai soggetti di cui alla lettera d) o corredato da fatture e altra documentazione idonea a comprovare tali dati; g) un campione di numeri della testata edita nell'anno di riferimento del contributo; h) dichiarazione del competente capo dell'ufficio consolare italiano di prima categoria che attesti la diffusione della testata presso la comunita' italiana presente nel Paese di riferimento e la rilevanza della sua funzione informativa per la promozione del sistema Paese e della lingua e cultura italiana all'estero; i) parere reso ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera h) della legge 23 ottobre 2003, n. 286, dal Comitato degli italiani all'estero della circoscrizione consolare di riferimento. 3. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria cura l'istruttoria per l'ammissione al contributo con il supporto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 4. Il procedimento per la concessione del contributo si conclude entro il termine del 31 ottobre dell'anno in cui la domanda e' presentata.