Art. 2 Denominazioni legali, requisiti qualitativi minimi, criteri di qualita', ingredienti e tipologie di concentrato 1. Fermi restando i requisiti di cui alle definizioni recate dall'art. 24 della legge 28 luglio 2016, n. 154, ulteriori requisiti che devono possedere i prodotti ivi indicati sono riportati negli allegati A, B, C, D ed E.