Art. 2 
 
 
         Denominazioni legali, requisiti qualitativi minimi, 
     criteri di qualita', ingredienti e tipologie di concentrato 
 
  1. Fermi restando  i  requisiti  di  cui  alle  definizioni  recate
dall'art. 24 della legge 28 luglio 2016, n. 154, ulteriori  requisiti
che devono possedere i prodotti ivi  indicati  sono  riportati  negli
allegati A, B, C, D ed E.