Art. 4 
 
 
         Prodotti ottenuti da pomodori di varieta' non rosse 
 
  1. I requisiti qualitativi  minimi,  i  criteri  di  qualita',  gli
ingredienti dei prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro e
le tipologie di concentrato di cui all'art. 2, si applicano anche  ai
prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro di colore diverso
dal rosso. 
  2. Per i prodotti di cui al comma 1, le denominazioni legali di cui
all'art. 24  della  legge  28  luglio  2016,  n.  154  devono  essere
completate con un riferimento al colore del prodotto.