Art. 4 Prodotti ottenuti da pomodori di varieta' non rosse 1. I requisiti qualitativi minimi, i criteri di qualita', gli ingredienti dei prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro e le tipologie di concentrato di cui all'art. 2, si applicano anche ai prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro di colore diverso dal rosso. 2. Per i prodotti di cui al comma 1, le denominazioni legali di cui all'art. 24 della legge 28 luglio 2016, n. 154 devono essere completate con un riferimento al colore del prodotto.