Art. 6 
 
 
                      Divieto di rilavorazione 
 
  1. I prodotti che non raggiungono i  requisiti  minimi  di  cui  al
presente decreto e alla legge 28 luglio 2016,  n.  154,  non  possono
essere rilavorati e comunque  utilizzati  per  l'alimentazione  umana
quando abbiano anche una sola delle seguenti caratteristiche: 
    a) rapporto zuccheri inferiore a 35; 
    b) rapporto acidita' superiore a 12; 
    c) acidita' volatile superiore a 0,60 per cento di residuo  secco
al netto di sale aggiunto; 
    d) impurita' minerali superiore a 0,15 per cento di residuo secco
al netto di sale aggiunto; 
    e) colore, od odore o sapore anormale.