Art. 6 Divieto di rilavorazione 1. I prodotti che non raggiungono i requisiti minimi di cui al presente decreto e alla legge 28 luglio 2016, n. 154, non possono essere rilavorati e comunque utilizzati per l'alimentazione umana quando abbiano anche una sola delle seguenti caratteristiche: a) rapporto zuccheri inferiore a 35; b) rapporto acidita' superiore a 12; c) acidita' volatile superiore a 0,60 per cento di residuo secco al netto di sale aggiunto; d) impurita' minerali superiore a 0,15 per cento di residuo secco al netto di sale aggiunto; e) colore, od odore o sapore anormale.