Art. 7 
 
 
                        Mutuo riconoscimento 
 
  1. Fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria  vigente,
le disposizioni del presente decreto non si applicano ai derivati del
pomodoro legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato
membro dell'Unione europea o in Turchia, ne' ai  prodotti  legalmente
fabbricati in uno  Stato  dell'EFTA,  parte  contraente  dell'accordo
sullo Spazio economico europeo (SEE).