Art. 8 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Senza pregiudizio delle  determinazioni  da  assumere  ai  sensi
della  legge  28  luglio  2016,   n.   154,   dall'attuazione   delle
disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le Amministrazioni competenti provvedono con le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.