Art. 8 Clausola di invarianza finanziaria 1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi della legge 28 luglio 2016, n. 154, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le Amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.