Art. 2 
 
  Le disposizioni di cui all'art. 1 hanno efficacia a  decorrere  dal
365° giorno successivo alla data dell'entrata in vigore del  presente
decreto (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Entro  tale
termine  gli  operatori  della  filiera  provvedono  ad  adottare  le
«denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche  di  interesse
commerciale» di cui all'allegato 1.