Art. 2 Le disposizioni di cui all'art. 1 hanno efficacia a decorrere dal 365° giorno successivo alla data dell'entrata in vigore del presente decreto (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Entro tale termine gli operatori della filiera provvedono ad adottare le «denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale» di cui all'allegato 1.