Art. 3 
 
  La vendita dei prodotti, esposti in imballaggi  preconfezionati  in
data precedente all'entrata in vigore del presente  decreto,  recanti
«denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche  di  interesse
commerciale» conformi al decreto del 31 gennaio 2008,  e'  consentita
fino all'esaurimento delle scorte.