Art. 2 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di annotazione, nel documento unico, dei dati di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli, alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari, annotati presso il PRA, che incidono sulla proprieta' e sulla disponibilita' dei veicoli stessi, nonche' di provvedimenti di fermo amministrativo.