Art. 2 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di annotazione,  nel
documento unico, dei dati di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto
legislativo,  relativi  alla  situazione  giuridico-patrimoniale  dei
veicoli, alla sussistenza di privilegi e ipoteche,  di  provvedimenti
amministrativi e giudiziari, annotati presso  il  PRA,  che  incidono
sulla proprieta' e sulla disponibilita' dei veicoli  stessi,  nonche'
di provvedimenti di fermo amministrativo.