Art. 3 
 
 
                             Annotazioni 
 
  1. I dati di cui  all'art.  2  sono  annotati  nel  primo  riquadro
inferiore  del  retro  della  carta  di  circolazione,  nel   modello
approvato  dalla  direttiva  del  Consiglio  29   aprile   1999,   n.
1999/37/CE, recepita con decreto del Ministro dei trasporti  e  della
navigazione 14 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
52 del 3 marzo 2000. 
  2. I predetti dati  contengono  altresi'  la  specificazione  della
natura dell'atto, del gravame o del provvedimento da  annotare  e  la
relativa data di scadenza ovvero, in assenza,  la  relativa  data  di
costituzione o adozione.