Art. 2 
 
  1. Al fine di garantire la sostenibilita' degli  oneri  retributivi
delle unita'  di  personale  assunte  in  applicazione  del  presente
decreto, nel piu' ampio quadro della compatibilita' finanziaria della
spesa  complessiva  riguardante  i  magistrati  e  gli   avvocati   e
procuratori appartenenti a  ciascuna  delle  amministrazioni  di  cui
all'art. 1, entro sei mesi dal termine  del  triennio  2016-2018,  si
procede al monitoraggio di cui all'art. 3, comma 4 del  decreto-legge
n. 90 del 2014. 
  2. Nel caso in cui, in relazione alle effettive assunzioni disposte
in applicazione  del  criterio  definito  dall'art.  1,  si  rilevino
incrementi della spesa complessiva non  coperti  integralmente  dalle
economie da  cessazioni  verificatesi  nel  triennio  2016-2018,  con
successivo  decreto  interministeriale  sono   adottate   le   misure
correttive necessarie a ristabilire la compatibilita' finanziaria. 
  3. Nel caso in cui il monitoraggio di cui al comma 1  non  evidenzi
incrementi di spesa, sono confermate le misure previste dal  presente
decreto salva l'applicazione del comma 2 ove, in esito al  successivo
monitoraggio di cui all'art. 3, comma 4 del decreto-legge n.  90  del
2014, da operare ogni triennio, si riscontrino  effetti  sulla  spesa
non compatibili finanziariamente. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 12 luglio 2017 
 
                                   Il Ministro per la semplificazione 
                                      e la pubblica amministrazione   
                                                  Madia               
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
          Padoan          
 

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2017 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 2082