Art. 2 1. Al fine di garantire la sostenibilita' degli oneri retributivi delle unita' di personale assunte in applicazione del presente decreto, nel piu' ampio quadro della compatibilita' finanziaria della spesa complessiva riguardante i magistrati e gli avvocati e procuratori appartenenti a ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, entro sei mesi dal termine del triennio 2016-2018, si procede al monitoraggio di cui all'art. 3, comma 4 del decreto-legge n. 90 del 2014. 2. Nel caso in cui, in relazione alle effettive assunzioni disposte in applicazione del criterio definito dall'art. 1, si rilevino incrementi della spesa complessiva non coperti integralmente dalle economie da cessazioni verificatesi nel triennio 2016-2018, con successivo decreto interministeriale sono adottate le misure correttive necessarie a ristabilire la compatibilita' finanziaria. 3. Nel caso in cui il monitoraggio di cui al comma 1 non evidenzi incrementi di spesa, sono confermate le misure previste dal presente decreto salva l'applicazione del comma 2 ove, in esito al successivo monitoraggio di cui all'art. 3, comma 4 del decreto-legge n. 90 del 2014, da operare ogni triennio, si riscontrino effetti sulla spesa non compatibili finanziariamente. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 luglio 2017 Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2082