LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
  PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
  Nella odierna seduta del 2 febbraio 2017: 
  Visto l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
281, che affida a  questa  Conferenza  il  compito  di  promuovere  e
sancire accordi tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento  e
Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine
di coordinare l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere
attivita' di interesse comune; 
  Visto l'art. 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che
subordina l'accesso al finanziamento integrativo, rispetto  a  quello
previsto ordinariamente per il Servizio sanitario nazionale a  carico
dello Stato,  ad  una  specifica  intesa  tra  Stato  e  regioni,  da
stipularsi ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5  giugno  2003,
n. 131, che contempli, ai fini del contenimento  della  dinamica  dei
costi, tra gli altri, la realizzazione degli interventi previsti  dal
Piano nazionale  dell'aggiornamento  del  personale  sanitario,  come
espressamente previsto dalla lettera d) del richiamato comma 173; 
  Vista l'intesa sancita da questa Conferenza  nella  seduta  del  23
marzo 2005 (rep. atti n. 2271/2005) in attuazione dell'art. 1,  comma
173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che  prevede,  all'art.  4,
comma 1, lettera f) l'impegno delle regioni alla realizzazione  degli
interventi  previsti  dal  Piano  nazionale  dell'aggiornamento   del
personale sanitario; 
  Visto  l'accordo  ponte,  ai  sensi  dell'art.  4  citato   decreto
legislativo n.  281,  sul  «Piano  nazionale  dell'aggiornamento  del
personale sanitario 2005-2007», sancito da  questa  Conferenza  nella
seduta del 16 marzo 2006 (rep. atti n. 2545/2006); 
  Visto l'accordo sancito da questa Conferenza nella  seduta  del  1°
agosto 2007 (rep. atti n.  168/2007)  concernente  il  «Riordino  del
sistema di formazione continua in medicina»; 
  Visto l'art. 2, comma 357 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  in
base al quale il sistema di educazione continua in medicina (ECM)  e'
disciplinato secondo le disposizioni di cui al citato accordo del  1°
agosto 2007 e la gestione amministrativa del programma E.C.M.  ed  il
supporto alla Commissione nazionale per la  formazione  continua,  di
cui all'art. 16-ter del decreto legislativo n. 502/1992, e successive
modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia nazionale  per  i  servizi
sanitari regionali, stabilendo altresi' che la  suddetta  Commissione
svolge le funzioni e i compiti indicati nel richiamato accordo del 1°
agosto 2007 ed e' costituita con decreto del  Ministro  della  salute
nella composizione individuata nel predetto accordo; 
  Visto l'art. 2, comma 358, legge 24 dicembre 2007, n. 244, in  base
al quale «I contributi alle spese  previsti  dall'art.  92,  comma  5
della  legge  n.  388/2000,  affluiscono  direttamente  al   bilancio
dell'AGE.NA.S. ai fini  della  copertura  degli  oneri  dalla  stessa
sostenuti, ivi incluse le spese di  funzionamento  della  Commissione
nazionale per la formazione  continua  e  degli  ulteriori  organismi
previsti dal citato accordo del 1° agosto 2007»; 
  Visto l'accordo sancito da questa Conferenza  nella  seduta  del  5
novembre  2009  (rep.  atti  n.  192/2009)  sull'«Accreditamento  dei
provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione
della qualita' del sistema formativo sanitario,  attivita'  formative
realizzate all'estero, liberi professionisti»; 
  Visto l'art. 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n.  138/2011
convertito con legge n. 148/2011, il quale nel  prevedere  l'«obbligo
per il professionista di  seguire  percorsi  di  formazione  continua
permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai
consigli nazionali, fermo restando quanto  previsto  dalla  normativa
vigente  in  materia  di  educazione  continua  in  medicina  (ECM)»,
stabilisce altresi' che «la  violazione  dell'obbligo  di  formazione
continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato
sulla base di quanto  stabilito  dall'ordinamento  professionale  che
dovra' integrare tale previsione»; 
  Visto l'accordo sancito da questa Conferenza nella  seduta  del  19
aprile 2012, (rep. atti n. 101/CSR), riguardante «Il nuovo sistema di
formazione continua in medicina  -  Linee  guida  per  i  manuali  di
accreditamento dei provider, albo  nazionale  dei  provider,  crediti
formativi  triennio  2011/2013,  federazioni,   ordini,   collegi   e
associazioni  professionali,  sistema  di  verifiche,   controlli   e
monitoraggio della qualita', liberi professionisti»; 
  Vista la nota dell'11 gennaio 2017, con la quale il Ministero della
salute ha trasmesso la proposta di accordo in argomento; 
  Vista la nota  del  16  gennaio  2017,  con  la  quale  l'anzidetta
proposta e' stata diramata  alle  regioni  e  province  autonome  con
convocazione di una riunione tecnica per il suo esame; 
  Considerato che, nel corso dell'incontro  tecnico  svoltosi  il  25
gennaio 2017, i rappresentanti delle regioni hanno concordato  alcune
modifiche del documento con i  rappresentanti  delle  amministrazioni
centrali; 
  Vista la nota del 27 gennaio 2017, con la quale il Ministero  della
salute ha trasmesso un nuova versione  del  predetto  documento,  che
recepisce le modifiche concordate nel corso del predetto incontro; 
  Vista la nota del 1° febbraio  2017,  con  la  quale  l'ufficio  di
segreteria di questa Conferenza ha diramato il testo  definitivo  del
predetto documento, inviato dal Ministero della salute  con  nota  in
pari data; 
  Considerato che nel corso  dell'odierna  seduta  le  regioni  hanno
espresso  avviso  favorevole  all'accordo,  allegato   sub   A,   che
costituisce parte integrante del presente atto; 
  Acquisito, nel corso della seduta,  l'assenso  del  Governo,  delle
regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; 
 
                              Premesso: 
 
  1. Che  nell'ordinamento  italiano  vige  l'obbligo  di  formazione
continua per tutti i professionisti sanitari. 
  2.  Che  la  formazione  professionale  e  continua  e'   strumento
necessario per l'erogazione di prestazioni  sanitarie  conformi  alle
piu' moderne conoscenze scientifiche e tecnologiche, nonche' ai  piu'
elevati  standard  di  qualita'  assistenziali,  nell'interesse   del
paziente e della collettivita'. 
  3. Che la sottoscrizione di un nuovo accordo  tra  il  Governo,  le
regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano  sull'Educazione
continua in medicina nasce dall'esigenza  di  dare  organicita'  alla
disciplina  di  settore,  nonche'  dalla  necessita'  di  una  chiara
ripartizione delle  competenze  amministrative  tra  lo  Stato  e  le
autonomie  territoriali  alla  luce  della  stretta  connessione  che
sussiste tra la tutela costituzionale della  salute,  le  professioni
sanitarie, l'aggiornamento professionale e la formazione continua dei
professionisti sanitari. 
  4.  Che  l'obiettivo  comune  perseguito  tra  i  diversi   livelli
istituzionali e' la creazione di un sistema coerente  di  regolazione
amministrativa della formazione continua  nel  settore  della  salute
finalizzato al miglioramento qualitativo dell'assistenza prestata dai
professionisti  sanitari,  assicurando  uniformita'   su   tutto   il
territorio nazionale e stimolando le diverse eccellenze territoriali. 
  5.  Che  e'  altresi'  necessario  disciplinare  le  modalita'  per
assolvere   l'obbligo   di   formazione   continua   da   parte   dei
professionisti sanitari e l'organizzazione delle attivita' formative. 
 
                          Sancisce accordo 
 
tra il Governo, le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sul documento «La formazione continua  nel  settore  salute»,
allegato A, parte integrante del presente atto. 
    Roma, 2 febbraio 2017 
 
                                                 Il Presidente: Costa 
Il Segretario: Naddeo